Credito d'imposta energivore e autoconsumo – Chiarimenti
Si ricorda che, con riferimento al terzo trimestre 2022, il credito d’imposta per le imprese energivore è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica autoconsumata (art. 6, co.1, secondo periodo, DL. n. 115/2022, cd. decreto “Aiuti-bis”).
È stabilito inoltre che “l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica” (art. 6, co.2, DL. n. 115/2022).
Nel caso in esame, la società Alfa svolge per conto della società Beta le funzioni di lavorazione industriale per la produzione del carbon black presso gli impianti di sua proprietà. In particolare, la società:
- autoproduce energia elettrica;
- per tale produzione impiega un combustibile (il tail gas) il cui costo, determinato all'esito di calcoli basati su parametri oggettivamente quantificabili, le viene addebitato mediante fattura dalla controparte;
- l’energia autoprodotta è immessa nel processo produttivo primario (diretto alla produzione di carbon black) e autoconsumata dalla stessa.
Con la risposta in esame, viene rilevato che, considerato che la suddetta norma fa riferimento “alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica”, ai fini della verifica dell’incremento del 30% delle spese sostenute nel trimestre di riferimento dovrà essere monitorata la variazione del prezzo unitario del tail gas acquistato e utilizzato dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.
Resta fermo che ai fini della quantificazione del credito spettante occorre fare riferimento al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, in assenza di un riferimento diretto alla spesa sostenuta per l’acquisto del combustibile.
Quanto agli obblighi certificativi, l’Agenzia delle entrate ricorda che nell’ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell’energia elettrica, la documentazione certificativa è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.
Pertanto, la determinazione del “prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica” deve avvenire facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica autoconsumata e quindi, nel caso in esame, al prezzo del tail gas acquistato per essere immesso nel processo produttivo termoelettrico e successivamente autoconsumato nel processo produttivo primario.
L’Agenzia delle entrate osserva inoltre che, dall’esame del contratto diretto a regolare il rapporto di impiego del tail gas, emerge che Alfa, oltre a essere tenuta al pagamento del corrispettivo per il combustibile impiegato nel processo di autoproduzione dell’energia elettrica, ha diritto a un compenso corrisposto da Beta per l’energia elettrica autoprodotta e reimmessa nel ciclo produttivo primario di produzione del carbon black.
Benché la determinazione del corrispettivo dovuto da Beta per l’attività produttiva primaria svolta da Alfa sia condizionata dall’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata da quest’ultima, secondo l’Agenzia delle entrate tale meccanismo non può essere assimilato a un vero e proprio ribaltamento del costo dell’energia con effetti in termini di riduzione della spesa sostenuta da Alfa per l’acquisto del tail gas.
Pertanto, nel presupposto di assenza di un vero e proprio ribaltamento, alla società Alfa spetta il credito d’imposta per la porzione di energia elettrica autoprodotta e autoconsumata nel ciclo di produzione del carbon black.
Le stesse considerazioni si estendono alla fruizione dei crediti d'imposta riguardanti le spese relative all'acquisto del combustibile impiegato per la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo relative ai periodi successivi al terzo trimestre 2022, vale a dire ai periodi di ottobre e novembre 2022 (art. 1, co. 1, secondo periodo, DL. n. 144/2022), dicembre 2022 (art. 1, co. 2, DL. n. 176/2022), primo trimestre 2023 (art. 1, co. 2, secondo periodo, L. n. 197/2022).
(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 367 del 4 luglio 2023)
05/07/23






