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Credito d'imposta imprese turistiche per canoni di locazione di immobili per il 2022

Come noto, per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, è stato istituito un credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (art. 28, co.1, 2 e 4, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020, da ultimo modificato dall'art. 4, D.L. n. 73/2021, il cd. decreto "Sostegni-bis”, convertito dalla L. n. 106/2021).

In particolare, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo spettava:

  • da marzo 2020 a luglio 2021 se non stagionali;
  • da aprile 2020 a luglio 2021 se stagionali.

Il  suddetto credito d’imposta spetta alle imprese del settore turistico in relazione anche ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il credito spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Per beneficiare del credito d’imposta canoni di locazione gli operatori economici devono presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.

A tal proposito la Commissione europea ha dato notizia dell’avvenuta autorizzazione dell’aiuto.

Nel comunicato della Commissione europea si legge che la misura italiana è stata ritenuta in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

Il credito spetta nella misura del:

  • 60% sui canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività;
  • del 30% sui canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività;
  • del 50% sui canoni di contratti di affitto d’azienda comprensivi di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività (trattandosi di imprese turistico-ricettive).

Si ricorda che il tax credit locazioni può essere utilizzato:

  • in compensazione nel modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
  • utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso, per l’efficacia della cessione, è necessaria la comunicazione all’Agenzia, che poteva essere inviata fino al 31 dicembre 2021.

Per effetto dell’autorizzazione europea, quindi, i soggetti che abbiano maturato il diritto al credito d’imposta per i primi tre mesi del 2022 potranno ora cominciare a compensarlo in F24.


11/05/22