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Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili utilizzabile in compensazione dai cessionari – Codice tributo

Come noto, per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, è stato istituito un credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (art. 28, co.1, 2 e 4, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020, da ultimo modificato dall'art. 4, D.L. n. 73/2021, il cd. decreto "Sostegni-bis”, convertito dalla L. n. 106/2021).

In particolare, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo spettava:

  • da marzo 2020 a luglio 2021 se non stagionali;
  • da aprile 2020 a luglio 2021 se stagionali.

Il suddetto credito d’imposta spetta alle imprese del settore turistico in relazione anche ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il credito spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Per beneficiare del credito d’imposta canoni di locazione gli operatori economici devono presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.

Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta di riconoscimento del bonus, mediante compensazione in F24 o utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone (art. 28, co. 5 bis, D.L. n. 34/2020).

Per consentire ai cessionari  l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, è stato istituito il seguente codice tributo:

  • “7741” denominato “CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

In sede di compilazione del modello F24, codice va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle autodichiarazioni con le quali è stata comunicata la cessione del credito d’imposta all’Agenzia delle Entrate.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle cessioni, l’Agenzia effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24.

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 51 del 23 settembre 2022)


27/09/22