Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – Istituzione codici tributo
Si ricorda che la legge di bilancio 2021(L. n.160/2019) ha prorogato al 2022 il credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative.
In particolare, per gli investimenti in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% delle spese agevolabili nel limite massimo di 4 milioni di euro.
Per gli investimenti in innovazione tecnologica il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per gli investimenti in innovazione 4.0 e green il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per gli investimenti in design e ideazione estetica il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; l’utilizzo del credito d’imposta è, comunque, subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile e l’utilizzo in compensazione del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.
Il cd. decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020) ha, inoltre, stabilito che al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:
- al 25% per le grandi imprese;
- al 35% per le medie imprese;
- al 45% per le piccole imprese.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
- “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, D.L. n. 34 del 2020”;
- “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, D.L. n. 34 del 2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di maturazione del credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che i codici “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 13/2020).
03/03/21






