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Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal cd. decreto “Sostegni bis”: codice tributo 6920

Come noto, per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, è stato istituito un credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (art. 28, co.1, 2 e 4, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020 e successive modificazioni).

In particolare, il suddetto credito d’imposta spetta:

  • alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator nella misura del 60% del canone relativo alla locazione di immobili a uso non abitativo e del 50% dei canoni per affitto d’azienda, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente; tale credito d’imposta è stato prorogato da aprile 2021 al 31 luglio 2021;
  • agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti sopra indicati ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 (art.4, D.L. n. 7372021, il cd. decreto “Sostegni-bis”).

Il citato art. 4, D.L. n. 73/2021 fissa, quindi, condizioni di accesso al credito diverse da quelle originariamente previste dal citato art. 28, D.L. n. 34/2020, ma richiama espressamente i commi 1, 2 e 4 di tale norma, di fatto, “estendendo”, a nuove condizioni, il “vecchio” credito d’imposta del cd. decreto “Rilancio” ai primi mesi 5 mesi del 2021.

In coerenza con tale approccio ispirato alla “continuità” tra i i due provvedimenti, la FAQ pubblicata in data 11 giungo 2021 dall’Agenzia delle Entrate afferma che, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta locazioni, come esteso ai mesi del 2021 dal decreto “Sostegni-bis”, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 32 del 6 giugno 2020.

Il suddetto credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del “Quadro temporaneo” per gli aiuto di Stato.


15/06/21