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Credito d’imposta per i canoni locazione per immobili ad uso non abitativo spetta anche se il canone è stato pagato dal fideiussore: il pagamento del fideiussore configura versamento ai fini del credito

Si ricorda che è riconosciuto un credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nei singoli mesi di spettanza del credito, di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

 Il credito spetta:

  • nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • nella misura del 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività di cui sopra (successivamente, la misura del credito relativo all’affitto d’azienda, per le strutture turistico-ricettive, è stata elevata alla misura del 50%), (art. 28, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”).

In sede di conversione in legge del citato decreto, il suddetto credito d’imposta è stato esteso anche alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, riconoscendo il credito in misura ridotta, pari rispettivamente al 20% o 10% del canone (L. n. 77/2020).

Il suddetto credito d’imposta può sorgere solo a seguito del versamento del canone di locazione e nelle ipotesi di cessione del credito al locatore a titolo di pagamento del canone il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione (vedi circ. AE n. 14/2020, § 5).

Nella fattispecie in esame, una società in liquidazione, avente tutti i requisiti richiesti per l’accesso al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, ha locato, in qualità di conduttore, nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, un fabbricato destinato all’attività commerciale, ma il canone di locazione non è stato corrisposto dalla società conduttrice, ma da una diversa società, che aveva assunto la qualità di fideiussore per i debiti dell’altra derivanti dal contratto di locazione.

La società conduttrice chiede se può ottenere il credito d’imposta in esame, tenendo conto che i canoni di locazione per i mesi di competenza del credito sono stati corrisposti da una diversa società, escussa dal creditore (locatore), grazie alla garanzia fideiussoria prevista dal contratto di locazione medesimo.

L’Agenzia delle entrate ricorda che la garanzia fideiussoria comporta l’assunzione, da parte di un soggetto terzo, di un obbligo personale e accessorio all’obbligazione del debitore principale e, a norma dell’art. 1949 c.c., l’escussione della garanzia comporta la c.d. surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore principale, in virtù della quale il fideiussore, con il pagamento del debito, subentra nelle ragioni del creditore, sicché potrà agire nei confronti del debitore negli stessi termini in cui poteva agire il creditore.

Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria conclude che l’escussione della fideiussione, avendo la funzione proprio di garantire il pagamento dei canoni di locazione, costituisce, ai fini della norma sul credito d’imposta locazioni,una modalità di versamento del canone che integra il presupposto per la spettanza del credito d’imposta, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 185 del 17 marzo 2021).


18/03/21