• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale – Trasformazione società

Come noto, è previsto un credito d’imposta a fronte degli aumenti di capitale operati dalle medie imprese danneggiate dalla pandemia COVID-19 (Art. 26, D.L. n. 34/2020, cd. Decreto “Rilancio”).

In particolare, l’agevolazione prevede:

  • un credito di imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di società danneggiate da COVID-19 (cd. “credito di imposta per gli investitori”);
  • un credito di imposta commisurato alle perdite delle società, spettante dopo l’approvazione del bilancio 2020 (cd. “credito di imposta per le società”);
  • l’istituzione del Fondo Patrimonio PMI, destinato a sottoscrivere obbligazioni emesse dalle predette società.

L’agevolazione riguarda le società di capitale (Spa, Srl, Sapa, società cooperative, società europee e società cooperative europee), regolarmente costituite e aventi la sede legale in Italia, le quali:

  • presentino nel periodo d'imposta 2019, un ammontare di ricavi compreso tra 5 milioni di euro (10 milioni di euro per l’agevolazione riguardante il “Fondo patrimonio PMI”), e 50 milioni di euro;
  • abbiano subito, a causa dell'emergenza da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33%;
  • abbiano deliberato ed eseguito tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento interamente versato (non inferiore a 250.000 € per l’agevolazione riguardante il “Fondo patrimonio PMI”).

La cd. “Legge di bilancio 2021” ha stabilito la proroga al 30 giugno 2021 del termine per l'effettuazione degli aumenti di capitale ai fini del “credito d'imposta per le società” (non ai fini del credito d'imposta per gli investitori, per il quale il termine resta fermo al 31.12.2020).

Con riferimento al credito d’imposta per gli investitori, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere 2.000.000 di euro (il credito d’imposta massimo ammonta, quindi, a 400.000 €).

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Con riferimento, invece, al credito di imposta per le società, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. La percentuale è aumentata dal 30% al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Con la risposta in esame, è stato precisato che ai fini della fruizione del credito d’imposta spettante a fronte degli aumenti di capitale agevolati (ai sensi del predetto art. 26, D.L. 34/2020), è sufficiente che la società, che ha deliberato l’aumento, rivesta la forma di società di capitali alla data limite fissata per l’esecuzione di tali aumenti, stabilita nel 31 dicembre 2020.

È stata, nel caso di specie, ammessa al beneficio una società di persone che, alla fine del 2020, si è trasformata in società di capitali, deliberando contestualmente un aumento di capitale, la quale ha potuto così beneficiare delle suddette agevolazioni (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 74 del 2 febbraio 2021).

I principi della predetta risposta dovrebbero estendersi anche alle delibere di aumento eseguite nel primo semestre del 2021, se la società ha effettuato la trasformazione nel 2020; in caso di trasformazione avvenuta nel 2021, invece, non essendovi una approvazione assembleare del bilancio 2020, il beneficio risulterebbe dubbio.


08/02/21