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Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione – Determinazione della percentuale di fruizione – Codice tributo

Come noto, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il suddetto credito d’imposta spetta anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo che attesta l’iscrizione nella banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (art. 125, D.L. n. 3472020 convertito dalla L. n. 77/2020, per un esame completo vedi ns. Fisco news n. 107). 

Percentuale spettante del credito d’imposta

Il credito d’imposta “teorico” è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

Il credito d’imposta in esame spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. 

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili.

Pertanto, la misura percentuale di fruizione del suddetto credito d’imposta è pari a 15,6423%.

Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è pari a 1.278.578.142 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 e 1.278.578.142.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all'unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Utilizzo diretto o cessione del credito

Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento” che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile.

In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre 2021, il credito può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

La comunicazione della cessione del credito d’imposta per la sanificazione può avvenire, esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate a decorrere da dal 14 settembre 2020 (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020).

 

Istituzione codice tributo

L’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “6917” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020” (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 52 del 14 settembre 2020).


15/09/20