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Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione: invio comunicazione telematica dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 per le spese sostenute da giugno ad agosto 2021

Come noto, il cd. decreto “Sostegni bis” ha  riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (art. 32, D.L. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021).

Il suddetto credito d’imposta spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relative a:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell’agevolazione;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Al fine di accedere all’agevolazione in esame, occorre presentare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa all’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico pari al 30% delle spese comunicate, con un limite massimo dell’agevolazione di 60.000 euro, l’Agenzia delle Entrate, con un apposito e successivo provvedimento, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.


29/09/21