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Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: spetta interamente – Istituito il codice tributo

Come noto, il cd. decreto “Sostegni bis” ha  riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (art. 32, D.L. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021).

Il suddetto credito d’imposta spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

L’Agenzia delle entrate ha determinato al 100% la percentuale effettiva di fruizione dell’agevolazione, considerando che l’ammontare complessivo degli importi richiesti è risultato inferiore rispetto alle risorse stanziate.

In particolare, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è, pertanto, pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021).

Il credito d’imposta in esame può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del citato provvedimento che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile, esclusivamente tramite i servizi della stessa Agenzia.

Per consentire ai soggetti interessati l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 va sempre indicato il valore “2021” (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 64 dell’11 novembre 2021).


15/11/21