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Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: soppresso dal 1° luglio 2021 il codice tributo «6918»

Come noto, al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il cd. decreto “Rilancio” (art. 120, D.L. n 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020) ha previsto un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

In particolare, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al decreto “Rilancio” (ad es.: bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, ecc..) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro in relazione:

 

➢ agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari:

  • per il rifacimento di spogliatoi e mense,
  • per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
  • per l’acquisto di arredi di sicurezza,

➢ agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

L’utilizzo in compensazione, mediante mod.F24, del suddetto credito d’imposta è previsto dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 con il codice tributo “6918” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

L’Agenzia delle entrate ha disposto la soppressione del suddetto codice tributo a decorrere dal 1° luglio 2021 (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 43 del 22 giugno 2021).


23/06/21