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Credito d’imposta ricerca e sviluppo – Modello per il riversamento senza sanzioni ed interessi

Si ricorda che i crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello REDDITI possono essere:

  • non spettanti, nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti. In questo caso si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato (art. 13, co. 4, D.lgs. n. 471/1997);
  • inesistenti, nel caso in cui manchi, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo. In questo caso si applica la sanzione dal 100% al 200% oltre a termini di recupero maggiorati, divieto di definizione al terzo e iscrizione nei ruoli straordinari (art. 13, co. 5, D.lgs. n. 471/1997).

Come noto, è previsto che i soggetti che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Art. 3, Dl. n. 145/2013), maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possano effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 5, co. 7 -12, Dl. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021).

In particolare, oggetto della regolarizzazione sono gli importi indebitamente fruiti a causa:

  • di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa,
  • di attività non ammissibili al credito d’imposta,
  • di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione dei principi di pertinenza e congruità,
  • dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.

L’accesso alla procedura è, invece, escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

La procedura in esame non può, inoltre, essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Con il provvedimento in esame è stato approvato il modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” con le relative istruzioni, sono state individuate le modalità e i termini di presentazione dello stesso e le modalità di riversamento.

Il modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite i soggetti incaricati che dovranno rilasciare all’interessato una copia cartacea del modello predisposto informaticamente e copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.

L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultima attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta che sarà resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle entrate.

La richiesta si considera non trasmessa se il file che la contiene sia scartato e l’eventuale scarto del file trasmesso viene comunicato, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione, il quale può riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di scarto.

L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022, senza possibilità di compensazione.

Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo (comprensive degli interessi legali) di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.

Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 188987/2022).


06/06/22