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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: ricerca svolta in Italia per committenti esteri fuori dal nuovo credito R&S

Si ricorda che era riconosciuto un credito d'imposta a tutte le imprese che effettuavano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (art. 3, D.L. n. 145/2013 e succ. modifiche e D.M. 27 maggio 2015).

L’Agenzia delle entrate con riferimento alla ricerca commissionata ha chiarito che la misura agevolativa in esame era rivolta ai soggetti che svolgono attività di ricerca eleggibile sostenendo i relativi costi e che si avvalgono degli eventuali relativi risultati, assumendosi il rischio per l’attività svolta.

Di conseguenza è da escludere che il credito spetti alle imprese che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi, in tal caso, infatti, l’impresa commissionaria non sostiene i relativi costi, in quanto li riaddebita, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente che ne sostiene l’onere.

Inoltre, nell’ipotesi di ricerca commissionata da un’impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello stato italiano, ad una impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente, né la prima, per mancanza del presupposto della territorialità, né le seconde potranno beneficiare del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” (vedi circ. AE n. 5/2016).

La legge di bilancio 2017 ha stabilito che il credito d’imposta in esame spettava anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996 (art. 1, c. 15, lett. b), L. n. 232/2016).

In particolare, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2019, il soggetto commissionario residente che eseguiva attività di ricerca e sviluppo per conto di committenti non residenti era equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che effettuava investimenti in attività di ricerca e sviluppo (vedi circ. AE n.13/2017).

La legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 198, L. n. 160/2019) ha stabilito che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, come previsto dalla legge di bilancio 2021, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta disciplinato da nuove condizioni e in nuove misure.

La nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2020, applicabile agli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2020, ha, quindi, sostituito la precedente, anticipandone, di fatto, di un anno la cessazione.

L’Agenzia delle entrate evidenzia che nella nuova disciplina, per volontà del legislatore, non è stata prevista alcuna disposizione che regoli, ai fini del credito di imposta, le attività di ricerca svolte dal commissionario residente per conto di committenti non residenti.

In tal senso, viene richiamata la relazione tecnica alla legge di bilancio 2020, la quale prevede che, in base alla legislazione vigente,” il credito d’imposta R&S (che viene abrogato dalla proposta normativa) assicura ai contribuenti la possibilità di fruire dell’agevolazione per le spese in R&S commissionate dall’estero (Inward BERD). La nuova formulazione del credito di imposta esclude invece tali spese”.

Pertanto, sono escluse dall’ambito di applicazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo e innovazione, dal 1° gennaio 2020, le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.

Nella fattispecie in esame, sono esclusi dal credito d’imposta ricerca e sviluppo I i costi sostenuti da una srl per le attività, commissionate dalla casa madre francese, direttamente svolte sul territorio italiano con proprio personale e connesse alla sperimentazione, studio e sviluppo nel settore R&S, riaddebitati alla propria casa madre francese che ne diventa comproprietaria in termini di proprietà intellettuale secondo gli accordi del gruppo (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 187 del 17 marzo 2021).


18/03/21