Credito d’imposta sui canoni di locazione aventi ad oggetto tutti gli “immobili ad uso non abitativo” e credito d’imposta “botteghe e negozi”: definite le modalità di attuazione in tema di cessione dei crediti medesimi
Come noto, per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi dell’anno 2019 non superiori a 5 milioni di euro e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi, è riconosciuto un credito d’imposta sui canoni di locazione aventi ad oggetto tutti gli “immobili ad uso non abitativo”; tale credito non è, quindi, più limitato, come il bonus “botteghe e negozi” agli immobili classificati dalla categoria catastale C/1 e ad alcune categorie di imprenditori (per un esame completo vedi, rispettivamente, i ns. Fisco news n. 61/2020 e n. 46/2020).
In alternativa all’utilizzo diretto, i beneficiari dei suddetti crediti possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122, co. 2, lett. a) e b), D.L. n. 34/2020, vedi ns. Fisco news n. 61/2020).
Con il provvedimento del 1° luglio 2020 l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di attuazione delle disposizioni del citato art. 122, co. 2, lett. a) e b), D.L. n. 34/2020 in tema di cessione dei suddetti crediti d’imposta; con il medesimo provvedimento è stato approvato il modello della comunicazione della cessione dei crediti d’imposta con le relative istruzioni, qui allegati.
Di seguito si illustra il contenuto del provvedimento in esame.
Modalità e contenuto della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta
La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità.
Con successivo ed apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.
La suddetta comunicazione, redatta secondo il modello allegato al provvedimento in esame, deve contenere, a pena d’inammissibilità:
a) il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
b) la tipologia del credito d’imposta ceduto e – per il credito d’imposta sui canoni di locazione aventi ad oggetto tutti gli immobili ad uso non abitativo – il tipo di contratto a cui si riferisce;
c) l’ammontare del credito d’imposta maturato e – per il credito sui canoni di locazione aventi ad oggetto tutti gli immobili ad uso non abitativo – i mesi a cui si riferisce;
d) l’importo del credito d’imposta ceduto;
e) gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
f) il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
g) la data in cui è avvenuta la cessione del credito.
Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.
Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
c) non si applicano né il limite alla compensazione dei crediti da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1, c. 53 L. n. 244/2007), né il limite generale alle compensazioni dei crediti d’imposta e dei contributi (art. 34, L. n.388/2000) pro tempore vigenti;
d) con successiva ed apposita risoluzione saranno istituti appositi codici tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta
In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
La suddetta comunicazione della cessione, a pena d’inammissibilità, avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, con le medesime funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ulteriori istruzioni per la compilazione del modello
Una singola comunicazione può riguardare solo uno dei due crediti d’imposta cedibili e pertanto, nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione di entrambi i crediti d’imposta, dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.
Il riquadro “ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI” deve essere compilato indicando gli estremi di registrazione dei contratti ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d’imposta ceduto.
Deve essere indicato almeno un contratto.
Possono essere indicati anche più contratti (fino a un massimo di dieci), in modo da comunicare con lo stesso modello la cessione di crediti d’imposta afferenti a diversi contratti, nei confronti degli stessi cessionari.
Per ciascun contratto devono essere indicati la data di registrazione, la serie, il numero (e l’eventuale sottonumero), l’ufficio dell’Agenzia presso il quale il contratto è stato registrato, la tipologia di immobile (“A” = abitativo; “C” = non abitativo; “T” = terreno) e il canone annuo.
In alternativa, per i soli contratti di locazione, possono essere indicati il codice identificativo telematico del contratto, la tipologia di immobile (“A” = abitativo; “C” = non abitativo; “T” = terreno) e il canone annuo.
Per agevolare la compilazione della comunicazione, il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate espone, a certe condizioni, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione/affitto nei quali il soggetto cedente risulti come conduttore.
Infine, nell’apposito riquadro devono essere indicati il codice fiscale del cessionario, la data di cessione e l’importo del credito ceduto a tale soggetto.
Uno stesso modello può essere utilizzato per comunicare la cessione del medesimo credito (pro-quota) a diversi soggetti, fino a un massimo di dieci cessionari.
La somma dei crediti ceduti, elencati in tale riquadro, deve corrispondere all’ammontare del credito d’imposta ceduto indicato in precedenza
Controlli
Anche in caso di cessione dei crediti d’imposta restano fermi i poteri dell’amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all’accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari che hanno comunicato la cessione.
I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.
Nello svolgimento dell’ordinaria attività di controllo l’amministrazione finanziaria verificherà:
a) in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
b) in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.
Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
Con successivi ed appositi provvedimenti saranno definite le modalità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020).
02/07/20