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Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

Come noto, in materia di credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (art. 28, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020 e le modifiche apportate dal D.L. n. 104/2020, il cd. decreto “Agosto”, convertito dalla L. n. 126/2020, l’art. 8, D.L. n. 137/2020, il cd. decreto “Ristori”):

 

  • l’estensione generale del credito d’imposta locazioni al mese di giugno 2020,
  • l’estensione del credito d’imposta locazioni al mese di luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale;
  • l’estensione, alle strutture termali, dell’esonero dal limite di 5 milioni di ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente;
  • l’estensione del credito d’imposta locazioni e affitto d’azienda, per le imprese turistico ricettive, fino al 31 dicembre 2020;
  • l’aumento della misura del credito d’imposta al 50%, in caso di affitto d’azienda, per le strutture turistico-ricettive, con la precisazione che “qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti”

erano subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

In seguito alla decisione della Commissione europea n. C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020, la cui comunicazione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Commissione Europea il 13 novembre 2020 e resa nota dalla risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-05003 presentata il 17 novembre 2020, a cui il Ministero dell’Economia ha dato risposta il 18 novembre 2020, tutte ledisposizioni sopra elencate sono efficaci.


20/11/20