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Credito d’imposta sui canoni di locazione: ulteriori chiarimenti

Si ricorda che il decreto “Rilancio” (art. 28, D.l. n. 34/2020) riconosce un credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nei singoli mesi di spettanza del credito, di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito spetta:

  • nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
  • nella misura del 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo (successivamente, la misura del credito relativo all’affitto d’azienda, per le strutture turistico-ricettive, è stata elevata alla misura del 50%).

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente.

In sede di conversione del citato decreto “Rilancio” (L. n. 77/2020) il credito è stato esteso anche alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, riconoscendo il credito in misura ridotta, pari al 20% o al 10% del canone in caso di affitto d’azienda.

Per accedere al credito, i conduttori devono aver subito un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31 gennaio 2020.

Il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

Il credito d’imposta spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, ma in presenza del calo del fatturato:

  • per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al D.l. n. 137/2020 (il cd. decreto “Ristori”);
  • per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al citato decreto “Ristori” convertito, nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12), aventi sede operativa in “zone rosse”.

Inoltre, la legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 602, L. n.178/2020) ha esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, specificando (art. 2-bis, D. l. n. 172/2020, convertito dalla L. n. 6/2021) che la condizione del calo del fatturato, per i mesi del 2021, va verificata confrontando i mesi di riferimento dell’anno 2021 con gli stessi mesi dell’anno 2019 e non 2020.

Il credito può essere utilizzato:

  • in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”) successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest’ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta).

L’Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti chiarimenti.

 

1) Credito locazioni su mensilità 2020 anche se il pagamento avviene nel 2021

L’Agenzia delle Entrate conferma quanto aveva già annunciato nel corso di Telefisco 2021, cioè la possibilità di accedere al credito locazioni per le mensilità 2020 anche ove il canone venga corrisposto nel 2021.

Infine, l’Agenzia precisa che il credito locazioni matura solo dopo il pagamento dei canoni e, quindi, in caso di cessione del credito al locatore, solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone (per la locazione immobiliare), purché, peraltro, siano rispettate le prescrizioni in tema di efficacia della cessione del credito (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 263 del 19 aprile 2021).

 

2) Credito d’imposta sui canoni di locazione per dettaglianti al 20% se i ricavi superano i cinque milioni

Nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle entrate esamina il caso di tre società che chiedono di accedere al credito d’imposta “ridotto”, pari al 20% dei canoni di locazione corrisposti, svolgendo esse non solo l’attività di commercio al dettaglio, bensì anche l’attività di manutenzione.

Le società precisano di avere ciascuna ricavi superiori 5 milioni di euro e che per ciascuna società i ricavi derivanti dalla vendita al dettaglio superano da sempre il cinquanta per cento dei ricavi aziendali complessivi; le società dichiarano di aver subito, con riferimento ai mesi per cui intendono chiedere il credito d’imposta, il calo del fatturato di più del 50%.

L’Agenzia delle entrate ritiene che le tre società possono accedere al credito d’imposta, nella misura del 20% del canone di locazione corrisposto per i mesi da marzo a giugno del 2020 in cui hanno subito il calo del fatturato, per la locazione:

-   non solo dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva le attività di commercio al dettaglio;
-   ma anche dei locali in cui vengono svolte contestualmente attività di commercio al dettaglio e          altre attività (art. 28, co. 3-bis, D.l. n. 34/2020,).

Le medesime società, tuttavia, non possono usufruire del credito d’imposta al 20% con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui sono svolte esclusivamente attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.

Nella precedente risposta n. 102/2021, l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso l’accesso al credito del 20% anche per la società che svolga l’attività di commercio al dettaglio come attività secondaria, derivandone ricavi superiori a 5 milioni di euro; di conseguenza, nella fattispecie attuale in esame, la soluzione è positiva, atteso che qui le società esercitano il commercio al dettaglio come attività principale.

L’elemento essenziale per l’accesso al credito del 20% è che l’impresa abbia tratto dall’attività di commercio al dettaglio, svolta in via secondaria o principale, ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente e che chieda il credito di imposta per locali adibiti all’attività al dettaglio anche non esclusivamente, purché il commercio al dettaglio sia presente.

L’Agenzia delle entrate precisa, inoltre, che le società istanti potrebbero accedere al credito d’imposta per i canoni di locazione (previsto dall’art. 8,  D.l. n. 137/2020, il cd. decreto “Ristori”), per i mesi da ottobre a dicembre 2020, in misura piena pari al 60%, ove le attività diverse dal commercio al dettaglio siano incluse nell’allegato 1 al citato D.l. “Ristori”, mentre non potranno usufruire del suddetto credito d’imposta per la locazione degli immobili in cui è svolta esclusivamente la riferita attività di commercio al dettaglio (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 287 del 23 aprile 2021). 


28/04/21