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Credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio del tessile, della moda e degli accessori - Aggiornamento modello e istruzioni

Come noto, il cd. decreto “Rilancio” (art. 48-bis, D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020) ha riconosciuto un credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori nell’ambito dei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria;
  • limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 (2020 per i soggetti “solari”) e a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2021 per i soggetti “solari”) (art. 48-bis, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020).

Il cd. decreto “Sostegni-ter” (art. 3, co. 3, D.L. n. 4/2022), limitatamente all’anno 2021, ha esteso il suddetto credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono le attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007:

  • 47.51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati”,
  • 47.71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”;
  • 47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, co.1, TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 262282 dell’11 ottobre 2021 è stato approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni.

In particolare, i soggetti beneficiari, per accedere al credito d'imposta in esame, comunicano all'Agenzia delle entrate l'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d'imposta, in proporzione alle risorse disponibili.

La Comunicazione contiene le dichiarazioni  rese dal richiedente aventi ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche, nonché, per gli aiuti diversi dal presente credito per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del predetto Quadro temporaneo, il rispetto delle condizioni ivi previste.

La Comunicazione contiene, altresì, il quadro A nel quale dovevano essere elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea, nonché il quadro B per l'indicazione dei codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.

Con successivo provvedimento del 29 ottobre sono state previste due finestre temporali per la predette comunicazione:

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021 con riferimento al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 (2020 per i soggetti “solari”)
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022 con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (2021 per i soggetti “solari”).

Come comunicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in data 6 maggio 2022, con riferimento alla seconda finestra temporale (10 maggio 2022 – 10 giugno 2022), sono stati aggiornati il modello e le istruzioni della comunicazione in esame.

In particolare, al fine di semplificare l’adempimento per i contribuenti, sono state apportare al modello e alle relative specifiche tecniche le seguenti modifiche:

  • sostituzione dell’autodichiarazione generale con una dichiarazione sostitutiva semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 della citata Comunicazione della Commissione europea.
  • introduzione di appositi campi per l’indicazione dell’importo che il contribuente intende restituire, tramite riduzione del credito d’imposta in esame, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’art. 1, co. 13, DL. n. 41/2021 (cd. “regime ombrello”) in misura eccedente i massimali pro tempore previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea
  • adeguamento, nella dichiarazione sostitutiva, dei nuovi massimali applicabili con riferimento alla Sezione 3.1 (290.000 euro per il settore dell’agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per gli altri settori);
  • introduzione nelle specifiche tecniche di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione della platea dei beneficiari prevista dall’art. 3, co. 3, DL n. 4/2022.

11/05/22