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DAC 7 - Scambio automatico di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme – Faq dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2024

Si ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023, con il quale l’Italia ha formalmente recepito nel proprio ordinamento la direttiva 2021/514/Ue (DAC 7), avente ad oggetto le procedure di scambio automatico dei dati in possesso dei gestori delle piattaforme digitali.

Il monitoraggio delle operazioni intermediate dalle piattaforme inizia, come previsto dalla direttiva, il 1° gennaio 2023, con un primo scambio tra le Amministrazioni interessate nell’anno 2024.

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2023 sono state sono state definite le modalità e i termini entro cui i Gestori di Piattaforma tenuti alla comunicazione devono trasmettere le previste comunicazioni all’Agenzia delle entrate.

In particolare, le comunicazioni devono essere effettuate entro il 31 gennaio dell’anno successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione.

Pertanto, le informazioni relative all’anno 2023 avrebbero dovuto essere comunicate entro il 31 gennaio 2024.

Con il provvedimento del 30 gennaio 2024 l’Agenzia delle entrate, viste le difficoltà tecniche e interpretative segnalate alla stessa, che influiscono sul rispetto delle scadenze di comunicazione previste, ha stabilito che in relazione alle informazioni relative all’anno 2023, primo anno oggetto di comunicazione, i termini previsti sono prorogati al 15 febbraio 2024.

Sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella pagina dedicata allo “scambio automatico di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme (Dac7)”, è stata pubblicata una nuova sezione con le faq, le risposte alle domande più frequenti.

In particolare, tra gli otto chiarimenti pubblicati, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

  • la comunicazione DAC7 è dovuta in relazione a tutti i venditori che svolgono attività pertinenti mediante una piattaforma gestita da un soggetto tenuto alla comunicazione, indipendentemente dal carattere transfrontaliero delle attività svolte;
  • il primo periodo oggetto di comunicazione è l'anno civile 2023. Pertanto, nell'elemento ReportingPeriod e conseguentemente negli identificativi dei record occorre inserire l'anno 2023. Non è consentito inserire l'anno civile 2022;
  • la comunicazione DAC7 non prevede la comunicazione dei corrispettivi pagati ai fornitori, bensì gli importi dei corrispettivi versati o accreditati ai Venditori attivi rientranti nella definizione all’art. 2, co. 1, lett o) del D.lgs. n. 32/2023. Gli importi vanno indicati al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
  • le imposte a qualsiasi titolo trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma vanno dal medesimo comunicate in maniera cumulativa compilando l’elemento Taxes, seguendo le istruzioni fornite nell'Allegato 2 del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2023;
  • nel caso in cui il property manager presenti i requisiti per essere considerato un Gestore di Piattaforma tenuto alla comunicazione dovrà assolvere agli adempimenti di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione delle informazioni previsti dal D.lgs. n° 32/2023. In ogni caso, se vi sono più Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le medesime informazioni sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
    Nell'ipotesi in cui il property manager non presenti i requisiti per essere considerato un Gestore di Piattaforma tenuto alla comunicazione e sia registrato su una Piattaforma come Venditore insieme al proprietario dell'immobile, il Gestore di piattaforma tenuto alla comunicazione dovrà comunicare come Venditore oggetto di comunicazione solo il proprietario dell'immobile.
  • ai sensi della normativa DAC7, oggetto di comunicazione è il Venditore ed è da questa figura che dipendono le Attività pertinenti. Se l’Attività pertinente è rappresentata dalla locazione di beni immobili, andrà fornito l’indirizzo e l’identificativo catastale (se disponibile) per ogni proprietà inserzionata. Nel caso di strutture alberghiere, considerato che non è prevista nella registrazione catastale l’indicazione di estremi diversi per le diverse stanze, non è richiesta l’indicazione delle singole stanze. In tale contesto, la tipologia di proprietà “Hotel room” è da ritenersi come genericamente indicativa dell’attività pertinente e non nel senso dell’indicazione puntuale di ciascuna stanza di hotel oggetto di locazione.

Per un esame completo delle Faq si rinvia al presente link

(Faq dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2024)


14/02/24