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Decreto “Lavoro” – Fringe benefit dipendenti – Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Si ricorda che il c.d. decreto “Lavoro” ha previsto per il periodo d'imposta 2023, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, l’incremento da euro 258,23 a euro 3.000 del limite di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore e per le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (art. 40, DL. n. 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 85/2023).

Per il periodo d’imposta 2023, sono quindi previste due distinte soglie di non imponibilità dei fringe benefit:

  • per i dipendenti senza figli a carico, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23 (art. 51, co. 3, TUIR);
  • per i dipendenti con figli a carico, il predetto limite di esclusione è incrementato a euro 3.000, con possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Con la circolare in esame sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito oggettivo, soggettivo e alle modalità applicative della suddetta disposizione.

Sotto il profilo oggettivo, viene chiarito che il nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente opera limitatamente al periodo d’imposta 2023 e che tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’Agenzia delle entrate ha precisato che, in coerenza con la disposizione prevista a regime dall’art. 51, co. 3 del TUIR, la detassazione è valida non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, co. 182-189 della L. n. 208/2015, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.

La detassazione opera anche nell’eventualità in cui i fringe benefit siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a condizione che i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit.

Qualora il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, risulti complessivamente superiore al limite di esclusione di euro 3.000, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

Viene, inoltre, precisato che le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023, riferite a consumi di competenza del 2022, che hanno già beneficiato della soglia di esclusione dei fringe benefit per il 2022, in applicazione del decreto “Aiuti-bis (art. 12, DL. n. 115/2022), non possono essere considerate ai fini dell’agevolazione per il 2023.

Quanto ai requisiti soggettivi, viene specificato che beneficiari dell’agevolazione sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente aventi figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, co. 2 del TUIR (che abbiano, cioè, un reddito non superiore a euro 2.840, 51 elevato a euro 4.000 in caso di figli di età non superiore a ventiquattro anni, al lordo degli oneri deducibili).

In particolare, viene chiarito che:

  • la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2023 e il superamento o meno del limite reddituale va verificato alla data del 31 dicembre 2023;
  • l’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta anche nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale;
  • qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, l’agevolazione spetta comunque a entrambi poiché il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti non aventi l’ulteriore requisito soggettivo relativo a figli che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12, co. 2 del TUIR, viene stabilito che continua ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’art. 51, co. 3 del TUIR.

Infine, per quanto riguarda le modalità applicative, l’Agenzia delle entrate ricorda la necessità di una preventiva dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. La dichiarazione può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore.

I lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo procede al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

(Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23 del 1° agosto 2023)


03/08/23