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Decreto “Milleproroghe 2023” - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale

Sulla Gazzetta ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicato il decreto legge n. 193 del 29 dicembre 2022, recante: “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (il cd. decreto Milleproroghe 2023).

Di seguito si segnalano le disposizioni fiscali contenute nel decreto in esame.

Proroga presentazione dichiarazione IMU (art. 3, comma 1)

Si ricorda che il termine per l’invio del modello dichiarativo ai Comuni da parte dei soggetti passivi possessori di immobili, il cui possesso abbia subito variazioni rispetto all’anno precedente, è stabilito ordinariamente al 30 giugno di ogni anno.

Il nuovo decreto “Milleproroghe 2023” in esame proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 relativa all’anno 2021.

La proroga al 30 giugno 2023 è prevista anche per gli enti non commerciali, sia pubblici che privati (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr).

Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria (art. 3, comma 2)

Il nuovo decreto “Milleproroghe 2023” in esame stabilisce che per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture in formato elettronico, ma solo in formato cartaceo (art. 10-bis, D.l. n. 119/2018).

Con la disposizione in esame tale modalità di fatturazione viene estesa anche al periodo d’imposta 2023.

Trasmissione telematica Sistema tessera sanitaria (art. 3, comma 3)

Gli operatori sanitari (come farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate) dovranno effettuare l’adeguamento dei registratori telematici, per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, non più entro il 1° gennaio 2023, ma entro il 1° gennaio 2024 (art. 2 c. 6-quater, D.l.127/2016).

Sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 3, comma 8)

È prorogata l’applicazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (art. 60, da c. 7-bis a 7-quinquies, D.l. n. 104/2020, c.d. decreto “Agosto”).

La sospensione si applica alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali.

La citata norma aveva disposto la sospensione temporanea dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall’ultimo bilancio approvato regolarmente, inizialmente per l’anno 2020.

Successivamente, la legge di Bilancio per il 2022 (art.1, c. 711, L. n. 234/2021), ha esteso la sospensione temporanea con riferimento ai bilanci relativi all’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, non avevano effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni.

Con il decreto legge “Milleproroghe 2022”, come modificato in sede di conversione, è stato rideterminato il campo soggettivo di applicazione della disciplina derogatoria, prevedendo per i soggetti che non avevano adottato i principi contabili internazionali, la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (art. 3, c. 5-quinquiesdecies, D.l. n. 228/2021, convertito dalla L. n. 15/2022).

Con le modifiche apportate in sede di conversione al decreto legge “Sostegni-ter”, il beneficio in esame è stato esteso agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 (art. 5-bis, D.l. n. 4/2022, convertito dalla L. n. 25/2022).

Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale emerse al 31 dicembre 2022 (art. 3, comma 9)

Il nuovo decreto “Milleproroghe 2023” in esame estende alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina di “sterilizzazione” delle stesse (art. 6, c. 1, D.l. n. 23/2020 convertito dalla L. n. 40/2020, c.d. decreto “Liquidità”).

In particolare, il citato articolo 6 prevede la sospensione temporanea delle disposizioni del codice civile concernenti gli obblighi previsti in tema di riduzione del capitale sociale, disponendo la temporanea inapplicabilità degli art. 2446, c. 2 e 3, 2447, 2482- bis, c. 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile, in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

La disposizione determina, con riferimento all’art. 2446, c. 2 e 3, del codice civile, per le società per azioni, e all’art. 2482-bis, c. 4, 5 e 6, del medesimo codice, per le società a responsabilità limitata, l’assenza dell’obbligo di porre in essere specifici atti prodromici alla riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite che non siano state ridotte a meno di un terzo entro l’esercizio successivo, con conseguente inapplicabilità della responsabilità per gestione non conservativa da parte degli amministratori e dell’organo di controllo.

Pertanto, per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale le stesse devono risultare diminuite a meno di un terzo è posticipato dall’esercizio immediatamente successivo al quinto esercizio successivo.


09/01/23