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Decreto “Proroghe” – Decreto legge n. 132 del 29 settembre 2023

Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto legge n. 132 del 29 settembre 2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”.

Con la presente si analizzano esclusivamente le disposizioni di natura tributaria contenute nel decreto in esame inserite­­ nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Proroga termini finanziari (Art. 6)

Al fine di garantire il miglior coordinamento di esigenze informative necessarie per l’operatività del concordato preventivo biennale, viene differito al 30 novembre 2024 l’invio delle informazioni relative alle attività richieste ai contribuenti in regime forfetario nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d’imposta 2021).

Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas naturale (art. 7)

Come noto, in presenza delle condizioni richieste, spetta un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di energia e gas naturale:

  • per il I trimestre 2023 pari al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 35% per le imprese non energivore (art. 1, co. 7, L. n. 197/2022, Legge di bilancio 2023);
  • per il II trimestre 2023 pari al 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e al 10% per le imprese non energivore (art. 4, D.L. n. 34/2023, convertito dalla L. n. 56/2023);
  • i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 entro il 31 dicembre 2023; possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”; il cessionario può utilizzare tali crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque sempre entro il medesimo termine;

Il nuovo decreto in esame stabilisce che l’utilizzo, tramite compensazione e/o cessione, dei citati crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 e al II trimestre 2023 dovrà avvenire entro il 16 novembre 2023, anziché entro il 31 dicembre 2023.


03/10/23