• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Definizione agevolata liti fiscali: aggiornamento del modello di domanda – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023

Come noto, è stato prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine sia per presentare la domanda sia per pagare le somme dovute a seguito dell’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 1, co. 186-202, L. n. 197/2022, la cd. legge di bilancio 2023, modificato dall’art. 20, D.L. n. 34/2023, il cd. decreto “Bollette”, convertito dalla L. n. 56/2023).

Si ricorda che si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

L’Agenzia delle entrate, considerati i nuovi termini di presentazione delle domande e delle modalità di versamento degli importi derivanti dalla suddetta definizione agevolata delle controversie tributarie, ha approvato il nuovo modello per chiudere in via agevolata le medesime controversie.

Entro il 30 settembre 2023:

  • deve essere presentata all’Agenzia in via telematica una distinta domanda di definizione per ciascuna lite fiscale autonoma, cioè relativa al singolo atto impugnato, all’Agenzia delle entrate. L’istanza è esente dall’imposta di bollo;
  • deve essere versato l’importo netto dovuto oppure, in caso di pagamento dilazionato, la prima rata. La rateizzazione, ammessa quando l’importo a debito supera i mille euro, può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una cadenza, per le rate successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile.

Le prime tre rate, comuni a entrambe le opzioni, sono:

  • prima rata 30 settembre,
  • seconda rata 31 ottobre,
  • terza rata 20 dicembre.

Se il contribuente sceglie di dilazionare il pagamento in 20 rate, le successive 17 saranno dovute entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

Se, invece, opta per la nuova possibilità di spalmare il debito su 54, le successive 51 rate mensili andranno pagate entro rate l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2024, fatta eccezione per dicembre, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a partire dal giorno di pagamento della prima rata.


07/07/23