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Definizione controversie tributarie: status di “parte in causa” dell’Agenzia delle entrate

Come noto, la definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le contestazioni attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

In sintesi, per identificare le liti definibili occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della citata legge n. 197/2022, l'Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.

Nella fattispecie in esame, un avviso bonario è stato definito con sanzioni ridotte in modo “tardivo”.

Pertanto, è stata emessa una cartella di pagamento contro la quale l’istante ha presentato ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria.

Tale ricorso è stato notificato alla sola Agenzia delle entrate-Riscossione, mentre l’Agenzia delle entrate è entrata in scena solo successivamente, costituendosi volontariamente nel processo, a gennaio 2023, a seguito di litis denuntiatio presentata dall’agente della riscossione nei suoi confronti.

Per fruire dell’agevolazione è necessario che al 1° gennaio 2023 l’Agenzia sia destinataria del ricorso processuale o sia intervenuta nel giudizio, per chiamata o volontariamente.

Considerando che il ricorso introduttivo della lite da definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio 2023, l'Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né è stata chiamata per integrare il contraddittorio, l’istante non potrà fruire della definizione agevolata.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 306 del 24 aprile 2023)


27/04/23