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Deleghe per i servizi delle fatture elettroniche: modalità di delega anche senza dichiarazione IVA per i forfetari

Si ricorda che l’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 5 novembre 2018 aveva approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, nonché il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo del Cassetto fiscale delegato.

In particolare, l’attivazione delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica è stata subordinata al positivo esito della verifica in ordine agli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA presentata dal delegante “nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega”.

Con l’estensione degli operatori economici obbligati alla trasmissione delle fatture elettroniche via SdI, che include:

dal 1° luglio 2022 i soggetti in regime di franchigia che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro,

dal 2024 anche coloro che si attestano sotto detta soglia,

l’Agenzia delle entrate ha modificato il citato provvedimento, adeguando le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe.

Considerato che i soggetti in regime di franchigia non presentano la dichiarazione annuale IVA, l’attivazione è subordinata al riscontro positivo degli elementi desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente.

In particolare, i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario dovranno comunicare l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto a imposta sostitutiva indicati nel quadro LM, nonché l’ammontare corrispondente al reddito complessivo (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 ottobre 2023).


23/10/23