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Detassati i contributi COVID erogati anche dopo la fine dello Stato di emergenza

Si ricorda che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP (art. 10 bis, D.L. 137/2020 il c.d. decreto “Ristori” convertito dalla L. n. 176/2020).

Nel caso in esame, la Provincia concede alle imprese fortemente danneggiate dalle misure restrittive prese per la pandemia dei sussidi diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza. 

La finalità del sussidio è quella di fornire un sostegno alle imprese che sono state penalizzate dall’emergenza epidemiologica registrando una rilevante diminuzione del volume d’affari.

L’Agenzia delle entrate ritiene che in base alla disposizione del citato art. 10 bis del decreto “Ristori” i contributi in esame possano beneficiare della non rilevanza fiscale anche se erogati successivamente alla data di conclusione dello stato di emergenza, 31 marzo 2022.

Si tratta, infatti, di aiuti corrisposti alle imprese, o lavoratori autonomi, a seguito dell’emergenza epidemiologica, quindi la loro finalità è in linea con quella indicata dalla norma.

Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 516 del 18 ottobre 2022


20/10/22