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Detassazione delle mance – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 29 agosto 2023

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 26 del 29 agosto 2023, recante: ”Chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale (articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48)”.

Come noto, è stato introdotto un meccanismo di detassazione per le mance nelle strutture ricettive e negli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande (alberghi, bar, ristoranti) (art. 1, commi da 58 a 62, L. n. 197/2022, la cd. legge di bilancio 2023).

In particolare, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori (individuati nel comma 5 del presente articolo) costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

La detassazione si applica con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro.

Le suddette somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non siano computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

La tassazione sostitutiva rappresenta il regime naturale di tassazione delle mance, fermo restando i requisiti previsti dalla normativa, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi sulla suddetta imposta sostitutiva del 5% applicabile alle mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Di seguito si illustrano i principali chiarimenti contenuti nella suddetta circolare, rinviando per un esame completo al testo della medesima circolare al seguente link.

Ambito oggettivo e soggettivo

Per la determinazione del requisito reddituale, considerato che la norma fa riferimento ai titolari di “reddito di lavoro dipendente”, , ai fini del calcolo del limite reddituale, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Il limite reddituale di 50.000 euro è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva; questa interpretazione è supportata dalla relazione tecnica alla legge di bilancio 2023.

Modalità applicative e limiti

La base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori diversi.

Il limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenta una franchigia e, pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

L’Agenzia delle entrate ha formulato la seguente ipotesi esemplificativa.

Si supponga che un lavoratore, in possesso dei requisiti soggettivi sopra individuati, abbia conseguito:

 nel 2022 redditi di lavoro dipendente (anche in settori diversi da quello turistico-alberghiero e della ristorazione) per un importo complessivo non superiore a euro 50.000;

 nel 2023 un reddito di lavoro dipendente maturato nel settore turistico pari a euro 45.000, di cui euro 15.000 per mance, e un reddito di lavoro dipendente relativo a un settore diverso da quello turistico- alberghiero e della ristorazione pari a euro 10.000.

In applicazione della norma:

 euro 11.250 sono tassati con imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento (euro 45.000 x 0,25 = euro 11.250);

 euro 3.750 sono assoggettati alle ordinarie disposizioni fiscali (euro 15.000 – euro 11.250 = euro 3.750).

Il reddito di riferimento dell’anno 2023 nel caso sopra descritto, che rileva per l’applicazione della norma nell’anno 2024, è pari a euro 55.000, cioè la somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2023, ivi incluse le mance tassate con imposta sostitutiva.

Ne consegue che, sempre con riferimento all’esempio sopra riportato, il lavoratore non potrà beneficiare dell’agevolazione in esame nell’anno 2024, avendo superato nell’anno d’imposta precedente, vale a dire il 2023, il limite reddituale normativamente previsto (euro 50.000).

Adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore

Il sostituto d’imposta, se è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente, applica direttamente l’imposta sostitutiva.

In caso contrario, l’applicazione dell’imposta sostitutiva avverrà a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta:

- l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo (se ha conseguito, con diversi datori di lavoro, redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a 50.000 euro);

- ai fini della verifica del rispetto del limite annuale delle mance agevolabili, l’importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi;

- l’eventuale rinuncia al regime sostitutivo.


31/08/23