• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza da COVID-19 - Modelli dichiarativi – Specifiche tecniche modificate

Come noto, l’Agenzia delle entrate con un’apposita avvertenza pubblicata sul proprio sito in data 27 luglio 2021 ha precisato che il regime di detassazione generale ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non è più subordinato al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (art. 1-bis, D. L. n. 73/2021, il cd. decreto “Sostegni-bis” convertito dalla L. n. 106/2021 ha abrogato l’art. 10-bis, co. 2, D.L. n. 137/2020, per un esame completo vedi da ultimo ns. Fisco news n. 82/2021).

La suddetta avvertenza, tenendo conto di tale modifica normativa, ha eliminato la necessità di indicare nei modelli REDDITI 2021 gli aiuti detassati a norma del citato art. 10-bis, D.L. n.  137/2020, sia nei quadri reddituali, per cui le istruzioni prevedevano specifici codici, sia nel prospetto sugli aiuti di Stato con il codice aiuto 24; stesso comportamento anche ai fini IRAP.

Per i contribuenti in contabilità ordinaria, ha precisato la medesima avvertenza, è possibile utilizzare per la variazione in diminuzione al rigo RF55 il generico codice “99”, in luogo dello specifico codice “84” che determinava la compilazione del prospetto sugli aiuti di Stato.

Considerando i suddetti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, in data 6 settembre 2021 sono state aggiornate le specifiche tecniche relative ai modelli REDDITI 2021: per i suddetti contributi e indennità detassati a norma dell’art. 10-bis, D.L. n. 137/2020 viene ora eliminato il collegamento tra la compilazione del rigo reddituale e il prospetto degli aiuti di Stato.

In particolare, non è più previsto il collegamento con il rigo RS401, codice “24”, compilando:

  • il rigo RF55 codice 84, per le imprese in contabilità “ordinaria”
  • il rigo RG22 codice 48, per le imprese in contabilità “semplificata”;
  • il rigo LM2 colonna 2, per i soggetti in regime di vantaggio;
  • il rigo LM33 colonna 2, per i soggetti in regime forfetario.

Analoga modifica è stata prevista ai fini IRAP, per cui l’utilizzo del codice “16” nei quadri di determinazione del valore della produzione è ora slegato dal codice “8” del rigo IS201.

Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI 2021 seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti, come chiarito nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate sugli aiuti di Stato, a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto delle indicazioni fornite nell’avvertenza.

Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia, come rilevato nella risposta della medesima Agenzia delle entrate del 22 luglio 2021, l’indicazione dell’importo dei contributi nei quadri reddituali rappresenta un ausilio per i contribuenti poiché, in presenza di tali importi, nei software di compilazione messi a disposizione dall’Agenzia viene attivato in via automatica il prospetto degli aiuti di Stato, riducendo così il rischio che i contribuenti trasmettano la dichiarazione dei redditi senza aver riportato nel suddetto prospetto le informazioni sopra descritte.

La citata risposta ha, altresì, precisato che la mancata indicazione dell’importo dei contributi percepiti nei quadri reddituali non comporta alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi, neppure di tipo sanzionatorio. In tal caso, tuttavia, il software di compilazione non segnalerà ai contribuenti l’obbligo di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato e, pertanto, sarà cura degli stessi prestare la dovuta attenzione per compilare tale prospetto al fine di riportare le informazioni relative ai contributi percepiti e consentire all’Agenzia la registrazione nel registro nazionale degli aiuti (RNA).

Come chiarito nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate e confermato dalle specifiche tecniche, per tali contributi (codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 nel prospetto aiuti di Stato) non è richiesta l’indicazione dell’importo dell’aiuto nel rigo RS401.

Le specifiche tecniche al rigo RS401 dei modelli REDDITI 2021 sono state altresì modificate eliminando i controlli relativi al superamento dei limiti previsti originariamente per la Sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato, pari a 100.000 euro per il settore agricolo, a 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura e a 800.000 euro per i settori diversi.

 

10/09/21