Detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali - Chiarimenti
Come noto, l’art. 66, Dl. n. 18/2020, cd. decreto “Cura Italia”, ha previsto che alle persone fisiche e agli enti non commerciali spetti una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nel 2020 a favore:
- dello Stato,
- delle regioni,
- degli enti locali territoriali,
- di enti o istituzioni pubbliche,
- di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. In sede di conversione in legge sono stati espressamente ricompresi tra gli enti possibili beneficiari delle donazioni gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.
Per i soggetti titolari di reddito di impresa, le erogazioni liberali in denaro e in natura predette sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e non sono soggette all'imposta sulle donazioni.
Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
L’art. 12-quater della L. n. 40/2020 (legge di conversione del cd. decreto “Liquidità”) ha aggiunto al predetto articolo 66 il comma 3-bis, il quale ha disposto la detraibilità a fini IVA degli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura, per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, tali acquisti di beni si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione e, dunque, detraibili dall’IVA secondo la disciplina prevista dall’art. 19, D.P.R n. 633/1972.
Con la risposta in esame è stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni in natura ceduti a titolo di erogazione liberale per finalità di contrasto all’emergenza COVID-19, anche ove la relativa operazione sia da considerarsi esente in virtù della disciplina ordinaria applicabile alle erogazioni liberali (art. 10, co.1, n. 12, D.P.R. n. 633/72).
In via ordinaria, infatti, il predetto regime di esenzione IVA (art.10, co.1, n. 12, D.P.R. n. 633/72) non consente la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto dei beni oggetto della cessione gratuita (art. 19, co.2, D.P.R. n. 633/72).
Tuttavia, nell’ottica di agevolare le operazioni correlate all'esigenza di fronteggiare l'emergenza epidemiologica, le disposizioni che prevedono la misura di favore per gli acquisti effettuati nel 2020, ad avviso dell’Agenzia dell’entrate, devono prevalere rispetto alla indetraibilità prevista dalla disposizione del decreto IVA.
In particolare, qualora ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi sia per il regime di esenzione sia per l’agevolazione prevista dal predetto art. 66 del decreto “Cura Italia”, resta fermo il diritto alla detrazione previsto dalla misura emergenziale.
È stato, inoltre, specificato che l’applicazione del suddetto art. 66, co. 3-bis del decreto “Cura Italia”, esclude anche la limitazione del diritto alla detrazione in base al pro rata.
Pertanto, la donazione dei beni sarà da considerarsi esente IVA, ferma restando la detraibilità dell’IVA assolta a monte, senza quindi incidenza sul calcolo del pro rata (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 150 del 5 marzo 2021).
15/03/21