Dichiarazione IVA relativa all’anno 2021: presentazione entro il 2 maggio 2022
Si ricorda che la dichiarazione IVA relativa all’anno 2021 deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro il 2 maggio 2022, cioè il primo giorno lavorativo successivo al termine del 30 aprile 2022.
L’adempimento deve essere osservato dai contribuenti che non si siano avvalsi della facoltà, di presentare la dichiarazione annuale entro il 28 febbraio 2022, comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell’anno 2021 con la dichiarazione annuale (quadro VP).
La dichiarazione IVA si intende presentata nel giorno in cui il modello è trasmesso all’Agenzia delle Entrate, considerando tempestive le dichiarazioni presentate nei termini, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse nei 5 giorni successivi alla ricezione della comunicazione dei motivi dello scarto.
La prova dell’invio della dichiarazione è costituita dall’attestazione di ricevimento dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui gli intermediari abilitati rilasciano al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l’originale della dichiarazione trasmessa e copia della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione tardiva
Le dichiarazioni presentate oltre il termine di scadenza, ma entro i 90 giorni successivi, cioè entro il 29 luglio 2022, si considerano valide a tutti gli effetti (art. 2, co. 7, D.P.R. n. 322/1998).
La violazione è punita con la sanzione fissa, da 250 a 2.000 euro.
E’ applicabile il ravvedimento operoso, sempreché la regolarizzazione avvenga entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, versando la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione, ridotta ad 1/10 del minimo, cioè 25 euro (art. 13, co. 1, lettera c), D. Lgs. n. 472/1997).
Omessa presentazione della dichiarazione
Le dichiarazioni presentate dopo il novantesimo giorno dalla scadenza, cioè dopo il 29 luglio 2022, si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Se la dichiarazione è trasmessa entro il termine per la presentazione dell’anno successivo e, in ogni caso, prima dell’inizio dell’attività di accertamento dell’Ufficio, è prevista l’applicazione della sanzione dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro (art. 5, co.1, D. Lgs. n. 471/1997).
Se, però, non sono dovute imposte, la sanzione si applica in misura fissa, da 150 a 1.000 euro.
Dopo tale termine, si applica la sanzione proporzionale dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.
Per determinare l’imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo di riferimento, il credito dell’anno precedente del quale non sia stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite.
Se il contribuente ha effettuato esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta, l’omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione fissa, da 250 a 2.000 euro.
Nell’ipotesi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, ma le relative imposte risultano versate, anche a seguito di ravvedimento, la sanzione si applica in misura fissa, da 250 a 2.000 euro (circolare Agenzia delle entrate n. 54/E/2002).
Dichiarazione integrativa
Scaduto il termine di presentazione della dichiarazione, è possibile rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.
Il presupposto della dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, considerandosi valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza.
È fatta salva l’applicazione della sanzione per l’infedeltà della dichiarazione originaria, che può essere ridotta mediante il ravvedimento operoso.
La dichiarazione integrativa “a favore” non comporta, invece, l’applicazione di sanzioni, ma la risoluzione Agenzai delle entrate n. 82/E/2020 ha chiarito che se la dichiarazione, pur chiudendo con un saldo a favore del contribuente, reca anche l’integrazione di elementi “a sfavore”, è applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro.
In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro novanta giorni dalla scadenza, la sanzione applicabile, anche ai fini del ravvedimento operoso, è quella prevista per la dichiarazione inesatta (da 250 a 2.000 euro).
27/04/22