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Dichiarazione dell’imposta di soggiorno: occorre utilizzare solo il modello ministeriale

Come noto, è stato previsto che i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio (art. 4, D. Lgs.  n. 23/2011).

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno (ex art. 14, co. 16, lett. e), D.L. n. 78/2010), con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Il D.M. 29 aprile 2022 ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche di trasmissione.

Il suddetto modello deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, ai Comuni che hanno istituito tale imposta.

La dichiarazione dell'imposta di soggiorno deve essere presentata cumulativamente, esclusivamente in via telematica entro il 30 giungo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha chiarito che i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che adempiono a tale obbligo, sono esonerati da ulteriori adempimenti con finalità dichiarative.

Infatti, non esiste una norma che riconosca ai Comuni la facoltà di predisporre modelli diversi da quello approvato con il citato D.M. 29 aprile 2022.

Il quesito è stato posto in considerazione delle risposte fornite con le FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze il 19 settembre 2022, nell’ambito delle quali era stato chiarito che, limitatamente alle annualità 2020 e 2021, trattandosi delle prime annualità in relazione alle quali era richiesta la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno, qualora i soggetti obbligati avessero già presentato la modulistica prevista dal Comune di riferimento seguendo le indicazioni dal medesimo prescritte non erano tenuti a presentare la dichiarazione con la modulistica approvata con il suddetto D.M. 29 aprile 2022.(Risoluzione MEF n. 1 del 9 febbraio 2023).


10/02/23