Dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA – ''Presa visione'' della fattura elettronica - Chiarimenti
Con la risposta in esame l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.
Il caso riguarda una società che, accingendosi alla predisposizione della dichiarazione IVA annuale relativa al 2021, si accorgeva della mancanza di alcune fatture di acquisto. Da un confronto fra la stessa società e il proprio provider di fatturazione elettronica emergeva che nel portale “Fatture e Corrispettivi” non era stato inserito il codice destinatario del suddetto provider.
Solo nel 2023, effettuata la registrazione dell’indirizzo telematico e ripristinato il corretto processo di ricezione, il soggetto passivo prendeva visione delle fatture afferenti al 2021, delle quali già possedeva la copia cartacea trasmessa dai fornitori.
Come noto, l’art. 19, co.1, DPR. n. 633/1972 stabilisce che “Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando il proprio consolidato orientamento, evidenzia che la nascita del diritto alla detrazione dell’IVA resta ancorata all’esigibilità dell’imposta (momento di effettuazione dell’operazione), mentre il termine entro cui il diritto può essere esercitato è individuabile al più tardi nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui tale diritto è sorto.
L’esercizio alla detrazione IVA, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia Ue (causa C-152/02), richiamata nel documento dell’Agenzia delle entrate, deve avvenire avendo riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono due requisiti:
- la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ha avuto luogo (presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione) e
- il soggetto d’imposta è “in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato” (presupposto formale).
In base all’ordinamento interno (artt. 19 e 25 del DPR n. 633/72), la compresenza dei due requisiti sopra indicati, sostanziale e formale, comporta il sorgere del diritto alla detrazione, che può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui entrambi i presupposti si sono verificati e con riferimento al medesimo anno.
Con specifico riferimento all'emissione e alla ricezione delle fatture elettroniche via SdI, viene ricordato che nel caso in cui il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile “per cause tecniche non imputabili al SdI” (ad esempio canale telematico non attivo o casella PEC piena) o per la mancata indicazione dell’indirizzo telematico (codice destinatario o PEC), la fattura elettronica viene messa a disposizione del soggetto passivo nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.
Il cedente o prestatore è tenuto quindi a comunicare tempestivamente “per vie diverse dal SdI” al cessionario o committente che l’originale della fattura elettronica è disponibile nella suddetta area, anche eventualmente inviando una copia del documento.
In tale circostanza, la data di ricezione della fattura ai fini fiscali è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario o committente.
Nel caso in esame, viene sottolineato come la società fosse a conoscenza del fatto che il presupposto sostanziale si era verificato (per alcune prestazioni era già stato anche pagato il corrispettivo) e che quello formale avrebbe potuto essere perfezionato, essendo state ricevute le copie di cortesia delle fatture.
Ciò nonostante la società è rimasta inerte, procrastinando la data di presa visione. Né si è attivata per procedere all’emissione dell’autofattura (art. 6, co. 8, D.lgs. 471/97), adducendo la mancata ricezione della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione.
Secondo l’Agenzia delle entrate, il dies a quo per l’esercizio alla detrazione non può essere arbitrariamente protratto fino al momento in cui il soggetto passivo decida di prendere visione delle fatture.
Per questi motivi, essendo decorso il termine, viene negata la possibilità di recupero dell’IVA assolta sulle prestazioni, restando altresì esclusa la presentazione di dichiarazioni integrative a favore. Tale facoltà è infatti contemplata nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture.
(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 435 del 26 settembre 2023)
29/09/23