• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Dispositivo anti-abbandono: IVA al 5% solo se venduto insieme al seggiolino

In materia di sicurezza dei bambini di statura inferiore a 1,50 metri, l’Agenzia delle entrate ricorda che:

  • esiste l’obbligo per gli adulti di assicurare i bambini di statura inferiore a 1,50 metro al sedile con un seggiolino omologato e adeguato al peso e, inoltre, se di età inferiore a quattro anni, l'ulteriore obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme anti abbandono,
  • il seggiolino auto beneficia dell’Iva nella misura del 5%, previsione che non può essere estesa ad altri beni, a meno che non siano accessori al bene principale e siano venduti congiuntamente.

Con riferimento all’accessorietà l’Agenzia fa presente le numerose pronunce Ue, secondo cui ai fini Iva ''Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore'' (Corte di Giustizia Ue, sentenza 18 gennaio 2018, causa C463/2016; sentenza del 25 febbraio 1999 causa C349/1996; sentenza del 19 luglio 2012, causa C44/2011; sentenza del 16 aprile 2015 causa C42/2014, sentenza dell'8 dicembre 2016, causa C208/2015 e risoluzione Agenzia n. 337/2008).

Come chiarito più volte dall'amministrazione finanziaria (risoluzioni n. 367/2008, n. 337/2008, n. 230/2002, n.163/2020, n. 348/2021), secondo le disposizioni IVA una cessione di beni o una prestazione di servizi può risultare accessoria ad un'operazione principale quando è effettuata:

  • nei confronti dello stesso destinatario dell'operazione principale,
  • direttamente dal cedente/prestatore dell'operazione principale ovvero per suo conto e a sue spese, mentre dal punto di vista oggettivo l'operazione accessoria e quella principale devono avere lo stesso obiettivo, un nesso di dipendenza funzionale ed essere complementari.

L’aliquota IVA al 5% si applica sui seggiolini auto dei bambini (n. 1-sexies Parte II-bis della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972) può essere estesa al sistema di sicurezza anti–abbandono in auto a patto che il dispositivo sia venduto congiuntamente al seggiolino.

Diversamente la cessione separata dei due beni fa venire meno la funzione accessoria e il dispositivo dovrà scontare l’aliquota Iva ordinaria. (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 308 del 28 aprile 2023)


05/05/23