Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22 del 19 novembre 2024
Come noto, il c.d. decreto “Omnibus” (art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 convertito in L. n. 143/2024) ha introdotto un'indennità una tantum di 100 euro, destinata ai lavoratori dipendenti, in presenza di determinati requisiti, che verrà corrisposta in busta paga insieme alla tredicesima mensilità.
A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 167/2024 l’indennità è erogata ai lavoratori dipendenti in presenza delle seguenti condizioni, che devono sussistere congiuntamente:
- avere un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
- avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico;
- avere un’imposta lorda relativa ai redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati) d’importo superiore a quello delle rispettive detrazioni spettanti.
Con la circolare in esame, vengono forniti ulteriori chiarimenti a seguito delle modifiche introdotte dal suddetto D.L. n. 167/2024.
In merito all’ambito applicativo, viene precisato che il requisito del figlio fiscalmente a carico può risultare integrato anche per i figli di età inferiore a 21 anni (ove soddisfino i criteri reddituali dell’articolo 12 del TUIR), sebbene per essi non siano più previste le detrazioni per figli a carico.
Pertanto, l’indennità è riconosciuta al lavoratore dipendente con almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, senza che assuma rilievo la circostanza che il lavoratore dipendente sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale.
Tuttavia, è stato introdotto un regime di incompatibilità, in base al quale l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità (art. 2-bis, co. 2-bis del D.L. n. 113/2024).
In pratica, per due lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, nel caso in cui siano:
- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto.
L’indennità spetta invece a entrambi i genitori (lavoratori dipendenti, con un figlio fiscalmente a carico) se essi non sono né coniugati né conviventi, neanche con altri soggetti. In tale caso, infatti, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, l’indennità una tantum di 100 euro spetta ad entrambi i genitori, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dalla norma.
In proposito, rinviamo alle casistiche riportate nella circolare a titolo esemplificativo.
Per ottenere l’indennità, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico.
In particolare, ai fini del rispetto delle disposizioni, il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario dell’indennità.
Al riguardo, viene precisato che per i lavoratori dipendenti, i quali abbiano prodotto la dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’art. 2-bis del decreto “Omnibus”, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.
Restano ferme, per quanto compatibili, le indicazioni rese con la circolare 10 ottobre 2024, n. 19.
(Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22 del 19 novembre 2024)
20/11/24