• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti – Estensione dei soggetti beneficiari e istituzione dei codici tributo

Come noto, il c.d. decreto “Omnibus” (art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 convertito in L. n. 143/2024) ha introdotto un'indennità una tantum di 100 euro, destinata ai lavoratori dipendenti, in presenza di determinati requisiti, che verrà corrisposta in busta paga insieme alla tredicesima mensilità.

L’importo dell’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene riproporzionata in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024.

Per ottenerla il lavoratore dovrà presentare un’apposita richiesta scritta al proprio sostituto di imposta. In base al decreto “Omnibus”, potevano richiederla i lavoratori dipendenti con i seguenti requisiti:

  1. reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
  2. presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico oppure presenza di almeno un figlio a carico in mancanza dell’altro genitore o con genitore che non abbia riconosciuto il figlio e con il contribuente che non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
  3. imposta lorda relativa ai redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati) d’importo superiore a quello delle rispettive detrazioni spettanti.

Con il D.L. n. 167/2024, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024, non sono state modificate le precedenti lett. a) e c) mentre è stata integralmente modificata la condizione familiare di cui alla lett. b).

In particolare, il lavoratore deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 12, co. 2 del TUIR, si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, incrementato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Pertanto, è stata prevista l’estensione dell’indennità anche ai lavoratori senza coniuge a carico, ma solo uno potrà beneficiare dell’indennità.

Con la circolare n. 19/2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito le prime indicazioni sulle condizioni di accesso all’indennità in esame.

Si ricorda che il sostituto d’imposta (pubblico o privato) riconosce l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei relativi requisiti.

Le somme corrisposte sono recuperate dai medesimi sostituti d’imposta sotto forma di credito, da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

Con la risoluzione n. 54 del 13 novembre 2024, l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo con cui i sostituti d’imposta potranno utilizzare il suddetto credito in compensazione nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

  • Per il modello F24: “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.
  • Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP): “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

Per quanto riguarda il modello F24 EP, in sede di compilazione il codice tributo “174E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

(Decreto-legge del 14 novembre 2024 n. 167 e risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 54 del 13 novembre 2024)


15/11/24