Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali – Legge n. 170 del 27 novembre 2023
Sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023 è stata pubblicata la legge n. 170 del 2023, recante:” Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”.
Il decreto-legge n. 132/2023 (il cd. decreto “Proroghe”) è stato convertito dalla citata legge in esame.
Di seguito si illustrano esclusivamente le disposizioni tributarie introdotte in sede di conversione in legge, rinviando per un esame completo ai ns. Fisco news nn. 83/2023 e 84/2023.
Ravvedimento speciale: differimento termine (art. 3-bis)
Come noto, per il c.d. "ravvedimento speciale" (art. 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022, legge bilancio 2023) è stata prevista la proroga dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 del termine:
- per la rimozione dell'irregolarità / omissione;
- per il versamento (unica soluzione / prima rata di 8) dell'importo dovuto. In particolare è richiesto il versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.
Inoltre, in caso di versamento rateale, il termine delle rate successive alla prima è fissato:
- al 31.10, 30.11 e 20.12 per le rate in scadenza nel 2023;
- al 31.3, 30.6, 30.9 e 20.12 per le rate in scadenza nel 2024 (D.L. n. 34/2023, il cd. decreto “Bollette”, vedi ns. Fisco news n.35/2023).
In sede di conversione, è stabilito che i soggetti che, entro il 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la regolarizzazione, possono procedere alla stessa entro il 20 dicembre 2023, fermo restando:
- il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione (non è possibile effettuare il versamento in forma rateale);
- la rimozione delle irregolarità / omissioni.
Quadro RS/Mod. Redditi PF 2022 – contribuenti forfetari: differimento correzione (art. 6)
Come noto, allo scopo di promuovere l’adempimento spontaneo e offrire la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione, l’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 19 settembre 2023 (vedi ns. Fisco news n. 80/2023) ha disposto che invierà tramite Pec, in caso di assenza di Pec o di mancato recapito l’invio è effettuato per posta ordinaria, una comunicazione a coloro che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario, omettendo l’indicazione, nel quadro RS del modello Redditi 2022 (righi da RS375 a RS381) degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma.
Al fine di coordinare le suddette esigenze informative con i principi del concordato preventivo biennale contenuto nella Riforma fiscale, è stabilito il rinvio al 30 novembre 2024 del termine per adempiere agli obblighi informativi del quadro RS relativi al 2021.
Di conseguenza, al contribuente destinatario della comunicazione, che adempie ai predetti obblighi informativi del quadro RS del mod. REDDITI 2022 PF entro il 30 novembre 2024, non sono applicabili sanzioni, ferma restando la necessità di presentare il mod. REDDITI 2022 PF integrativo.
Proroga termine decorrenza obbligo utilizzo aliquote IMU (art. 6-ter)
Considerato che il MEF con il decreto del 7 luglio 2023 ha individuato le fattispecie che consentono ai Comuni di diversificare le aliquote IMU (abitazione principale, fabbricati rurali ad uso strumentale, terreni agricoli / edificabili, fabbricati categoria D, altri fabbricati), in sede di conversione, a causa delle criticità riscontrate dai Comuni, è stata prorogata dal 2024 al 2025 la decorrenza dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito Internet del MEF.
04/12/23