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Disposizioni urgenti in materia di termini normativi – Legge n. 18 del 23 febbraio 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024 è stata pubblicata la legge n. 18 del 23 febbraio 2024, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

Il decreto-legge n. 215/2023 (il cd. decreto “Milleproroghe”) è stato convertito in legge.

Con la presente circolare si analizzano esclusivamente le disposizioni di natura fiscale introdotte in sede di conversione in legge.

Riapertura dei termini per la definizione agevolata della “rottamazione-quater”

Come noto, a favore dei contribuenti che entro il 30 giugno 2023 hanno trasmesso all'Agenzia delle Entrate - riscossione la domanda di adesione alla c.d. "rottamazione-quater"  al fine di estinguere i debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1 gennaio 2000 – 30 giungo 2022, era stato stabilito che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si consideravano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

In sede di conversione in legge, il termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della cd. “Rottamazione-quater” è stato differito al 15 marzo 2024.

Pertanto, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata) si considerano tempestivi se effettuati entro il 15 marzo 2024.

Entro il 15 marzo 2024 è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024.

Per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 20 marzo 2024.

Per i pagamenti devono essere utilizzati i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata.

Nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della cd. “rottamazione -quater” e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022

Come noto, era stata previsto il ravvedimento speciale delle irregolarità riguardanti le dichiarazioni fiscali presentate fino all’anno d’imposta 2021 (articolo 1, commi da 174 a 178 L. n. 197/2022, legge di bilancio 2023).

In sede di conversione in legge, il suddetto ravvedimento speciale viene esteso alle violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Il versamento delle somme dovute andrà effettuato entro il 31 marzo 2024.

È possibile la rateazione, con quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al 2% annuo.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Valgono le regole previste dall’articolo 21 commi 1 e 2 del Dl n. 34/2023.


04/03/24