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Distributori automatici: modalità di certificazione delle operazioni

Le prestazioni di servizi erogate tramite un apparecchio collocato in un luogo aperto al pubblico, non qualificabile come "distributore automatico"(art. 2, co. 2, D. lgs. n. 127/2015), salvo che ricorra una delle ipotesi di esonero dagli obblighi certificativi previste dal D.M. 10 maggio 2019, devono essere certificate:

  • mediante fattura, quando questa viene richiesta dal cliente, ovvero quando il cliente è un soggetto passivo d'imposta che agisce nell'esercizio dell'attività economica,
  • in assenza della fattura, mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e rilascio del documento commerciale.

L'emissione di tale documento è obbligatoria e deve essere effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione, in modalità analogica o elettronica secondo gli accordi raggiunti con il committente (Principio di diritto Agenzia delle Entrate n. 14 del 1° ottobre 2021).


07/10/21