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Domicilio digitale speciale: come eleggerlo, variarlo o revocarlo – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 7 ottobre 2024

Con riferimento al domicilio digitale, in base alla normativa in vigore, per domicilio digitale si intende “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato” dove ricevere la notifica di atti, avvisi, provvedimenti e comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, anche quelli per i quali la legge non prescrive la notifica.

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento in esame, ha individuato le modalità di comunicazione, variazione e revoca dei dati relativi al domicilio digitale speciale e anche quelle per confermare o revocare l’indirizzo Pec, nel caso sia stato già comunicato per la notifica degli atti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

In particolare, è previsto che l’elezione e la variazione avvengano tramite una specifica funzionalità disponibile, a breve, nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Il giorno di attivazione sarà individuato con una comunicazione pubblicata sullo stesso portale.

In ogni caso, una volta effettuato l’accesso e indicato il domicilio digitale speciale, l’Amministrazione invia un messaggio contenente un codice di validazione al Domicilio indicato, per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente.

L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente conclude positivamente la verifica e produce gli effetti desiderati.

Altra funzionalità sarà, invece, dedicata alla revoca del Domicilio eletto.

Tramite l’apposito canale telematico, inoltre, le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese sono tenuti a confermare, come domicilio digitale speciale, l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) precedentemente comunicato.

La mancata conferma determina la revoca dello stesso.

Non si può registrare, quale domicilio digitale speciale, un indirizzo Pec già associato ad altro utente.

Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo Pec di cui si non abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell’indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

Non possono eleggere il domicilio digitale speciale le imprese e i professionisti (articolo 6-quater del Cad, il “Codice dell’amministrazione digitale”) i cui indirizzi Pec devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec).

Il domicilio digitale speciale eletto sarà utilizzato dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per eseguire la notifica dei propri atti ed effettuare l’invio delle proprie comunicazioni anche qualora sia presente un diverso domicilio digitale nell’Inad (Indice nazionale dei domicili digitali).

Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il dipartimento per la Trasformazione digitale, saranno stabiliti termini e modalità per trasferire i domicili digitali speciali, comunicati all’Agenzia delle entrate, nell’elenco dei domicili di piattaforma diversificati.

Le procedure delineate derivano dall’art. 60-ter, D.P.R. n. 600/1973, secondo il quale “i soggetti di cui all’articolo 6-quater del CAD possono eleggere il domicilio digitale speciale dove ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione”.

La stessa norma ha demandato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia la definizione delle modalità operative.


09/10/24