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E-commerce: chiarimenti operativi sui nuovi regimi speciali IVA

Come noto, è stato pubblicato il decreto legge n. 83 del 25 maggio 2021 che attua le disposizioni delle direttive 2017/2455/Ue e 2019/1995/Ue, che diverranno efficaci dal 1° luglio 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha individuato il Centro Operativo di Pescara quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai nuovi regimi speciali.

In particolare, il Centro Operativo di Pescara (COP) svolge l’attività di:

  • lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione:
  • trattamento delle dichiarazioni IVA mensili;
  • emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale;
  • liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni relativamente alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato;
  • monitoraggio dei rimborsi.

Contenzioso e assistenza ai contribuenti

Per le controversie relative agli atti emessi dal COP nei confronti dei soggetti che aderiscono ai regimi speciali in oggetto è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

I Centri di Assistenza Multicanale sono competenti allo svolgimento delle ordinarie attività di assistenza. Il COP è competente allo svolgimento dell’attività specifica di assistenza sia sulle attività dal medesimo svolte che sui provvedimenti di propria emanazione.

Webinar su e-commerce

L’Agenzia ha evidenziato la possibilità di inviare dei contributi scritti, entro il prossimo 12 luglio, alla casella email: dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it.

I contributi saranno discussi nell’ambito di un webinar che si terrà indicativamente giovedì 22 luglio mattina.

E’ possibile anche inviare la possibilità di inviare quesiti alla casella email ossitaly@agenziaentrate.it, che sostituisce, a partire dal 1° luglio, la casella mossitaly@agenziaentrate.it

Approvati gli schemi di dati da trasmettere

Inoltre, sono stati approvati gli schemi di dati che i soggetti passivi devono trasmettere all’Agenzia nelle fasi di registrazione e dichiarazione (Allegati A, B, C, D, E, F).

I soggetti extra-Ue che si avvalgono dell’OSS Non Ue identificandosi in Italia richiedono la registrazione on line compilando un modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione a libero accesso.

Effettuate le verifiche, il COP comunicherà al richiedente via e-mail il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, le credenziali necessarie e le istruzioni per accedere alle funzionalità per completare la registrazione.

A tal fine, i soggetti trasmettono i dati contenuti nell’Allegato A al provvedimento.

Invece, i soggetti passivi che scelgono di aderire all’OSS Ue utilizzano i servizi telematici dell’Agenzia previo inserimento delle credenziali personali e la registrazione viene effettuata on line (l’opzione è esercitata trasmettendo all’Agenzia i dati di cui all’Allegato B).

Infine, i soggetti che scelgono di avvalersi dell’Import One Stop Shop identificandosi in Italia, direttamente o tramite intermediario IOSS, richiedono la registrazione on line compilando un modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione a libero accesso (l’opzione è esercitata trasmettendo i dati di cui all’Allegato C).

I soggetti extra-Ue stabiliti in un Paese con il quale l’Ue ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/Ue e al Reg. Ue 904/2010 possono registrarsi direttamente al regime IOSS, previa richiesta del numero di identificazione IVA.

Anche le comunicazioni di variazione dati, cessazione delle forniture e perdita dei requisiti richiesti per i regimi speciali devono essere comunicate in via telematica all’Agenzia mediante le funzionalità telematiche disponibili.

I soggetti registrati ai regimi speciali, poi, saranno tenuti a presentare una dichiarazione riepilogativa delle operazioni effettuate, compilata sulla base degli allegati D, E o F e utilizzando le specifiche funzionalità attive sul sito delle Entrate.

Nello specifico, i soggetti registrati all’OSS Non Ue e all’OSS Ue devono presentare la dichiarazione per ciascun trimestre, entro la fine del mese successivo, mentre i soggetti registrati all’IOSS devono presentarla per ciascun mese, entro la fine del mese successivo, direttamente o tramite l’intermediario IOSS.


28/06/21