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Energia: misure a sostegno delle imprese – Decreto-legge n.131 del 29 settembre 2023

Sulla Gazzetta ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, recante:” Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.

Il citato decreto-legge è entrato in vigore il 30 settembre 2023.

Di seguito si illustrano in modo dettagliato le disposizioni di natura fiscale contenute nel decreto in esame.

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (art. 1)

Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas (co. 3).

E’ prevista l’estensione alle bollette dell’ultimo trimestre del 2023, fino al 31 dicembre, della riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali.

Come per l’azzeramento degli oneri di sistema per il gas naturale, la riduzione dell’IVA sul gas è confermata per le fatture emesse sui consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

In caso di consumi stimati l’aliquota Iva al 5% sarà applicata anche alla differenza tra gli importi stimati e poi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili al periodo ottobre, novembre e dicembre 2023, anche percentualmente (co. 5).

La suddetta aliquota si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle forniture di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia (co. 6).

Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi (art. 4)

E’ stata introdotta la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per i contribuenti titolari di partita IVA che hanno compiuto una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Il termine per perfezionare il ravvedimento operoso è il 15 dicembre 2023.

Le violazioni sanabili sono quelle indicate all'art. 6, commi 2-bis e 3, D. lgs n. 471/1997, qui di seguito elencate e consistenti:

  • nella mancata / non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;

ovvero

  • nella memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri,

per le quali è prevista l'applicazione della sanzione pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso;

  • nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto;

ovvero

  • nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali,

per le quali è prevista l'applicazione della sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

L’omessa o infedele memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi sanzionata nella misura del 90% verrà ridotta a 1/8 o 1/7 a seconda che riguardi rispettivamente violazioni commesse nel 2023 o nel 2022.

In deroga a quanto previsto dall’art. 13, co. 1, lett. b-quater, D. lgs n. 472/1997, è possibile accedere al ravvedimento anche per le violazioni già constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

Le violazioni regolarizzate non rileveranno ai fini del computo delle quattro violazioni nel quinquennio, che fanno scattare la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o dell'esercizio dell'attività.

Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (art. 3)

A sostegno delle imprese energivore, è stato modificato il regime delle agevolazioni, prevedendo i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio, in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese, a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

In particolare, è stata recepita la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni per gli “energivori” le imprese che:

 

- nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh/anno e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • operano in uno dei settori ad “alto rischio di rilocalizzazione” di cui all’allegato 1 alla Comunicazione 2022/C 80/01;
  • operano in uno dei settori a “rischio di rilocalizzazione” di cui all’allegato 1 alla Comunicazione 2022/C 80/01;
  • pur non operando in alcuno dei due settori, hanno beneficiato, nell’anno 2022 o nel 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

- nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh/anno e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima.

Con riferimento alle richieste di accesso alle agevolazioni “energivori” ai sensi del punto 406 della comunicazione 2022/C 80/01, è previsto che:

▪ con decreto del MASE sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione 2022/C 80/01;

▪ gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità - di cui al punto 405, lettere a) e b), della comunicazione 2022/C 80/01 - sono a carico dei proponenti;

▪ le proposte sono presentate al MASE che, una volta verificata la regolarità e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.

Non accedono alle agevolazioni le imprese che si trovano in “stato di difficoltà” ai sensi della comunicazione 2014/C 249/01 della Commissione europea, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Con riferimento all’agevolazione “energivori”, è previsto un contributo a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Tale contributo varia (percentualmente) in funzione:

 ▪ della tipologia di impresa (imprese qualificate come ad “alto rischio di rilocalizzazione” o qualificate come a “rischio di rilocalizzazione” - ai sensi della predetta comunicazione 2022/C 80/01 - o imprese richiedenti che hanno beneficiato delle agevolazioni di cui al precedente Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017);

▪ del consumo di energia rinnovabile nei propri processi produttivi.

Con delibera ARERA verranno stabilite le modalità e le tempistiche con cui le imprese interessate presentano l’istanza di concessione delle agevolazioni.

Le imprese che accedono alle agevolazioni per gli “energivori” sono tenute ad effettuare la diagnosi energetica di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, oltre ad impegnarsi in ulteriori specifici obblighi (es. riduzione emissioni inquinanti).

In caso di inadempimento di tali obblighi, l’impresa beneficiaria dell’agevolazione è tenuta a rimborsare l’importo percepito per il periodo di mancato adempimento agli obblighi medesimi.

L’efficacia di tutte le nuove disposizioni sugli “energivori” (di cui sopra) è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (aiuti di stato).

Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese (art. 5)

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia che, nell’esercizio in corso, acquisiscono il compendio aziendale di un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa potranno registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate dell’impresa in liquidazione al “valore di carico alla data di trasferimento” invece che “al prezzo di cessione”.


05/10/23