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Eredi del professionista deceduto - Obbligo di fatturazione

In tema di obbligo di fatturazione per gli eredi del professionista deceduto, si ricorda che l’art. 35bis , DPR n. 633/1972 prevede che “gli obblighi (…) derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data”.

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate, richiamando alcuni documenti di prassi, ricorda che l'attività del professionista non si può considerare cessata finché non sono definiti tutti i rapporti giuridici pendenti.

In presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima fattura, salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius.

Sul tema, è determinante il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione (Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 21 aprile 2016 n. 8059).

Il principio si fonda sul presupposto che il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati con la materiale esecuzione della prestazione.

Di conseguenza, la previsione di cui all’art. 6, co. 3, DPR n. 633/72 è da intendersi nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide non l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione.

Pertanto, considerato che il fatto generatore dell’imposta è da identificare con la materiale esecuzione della prestazione, ne consegue che, qualora il de cuius non abbia emesso la fattura per la prestazione eseguita, l’obbligo si trasferisce in capo agli eredi.

Nel caso in cui un professionista deceduto abbia delle posizioni creditorie residue, l’erede dovrà chiedere la riapertura della partita Iva e fatturare, a nome dello stesso de cuius, le prestazioni che erano state effettuate sia nei confronti dei titolari di partita Iva che nei confronti dei clienti persone fisiche (Risposta dell’Agenzia delle entrate del 19 novembre 2021).


24/11/21