Errori sostanziali nei crediti ceduti: riversamento tramite F24
In materia di interventi edilizi che hanno generato un credito d’imposta, nella fattispecie in esame, a seguito di anomalie riscontrate sull’asseverazione, il tecnico ha provveduto ad annullare la prima asseverazione sostituendola con una nuova.
A seguito della correzione dell’errore sono emersi crediti non spettanti e la banca cessionaria non può annullare l'accettazione dei crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione non corrette e, quindi, ridurre il plafond del credito compensabile a sua disposizione, spetta al cedente, beneficiario dell'agevolazione fiscale, riversare, mediante Modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi a decorrere dalla data dell'avvenuta compensazione e alla sanzione in misura ridotta, in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.
Pertanto, il cedente deve coordinarsi con il cessionario per sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione.
Se la compensazione non è ancora avvenuta, il cedente, avendo erroneamente già immesso in circolazione il credito, deve attivarsi per impedirne l'utilizzo, comunicando sia al cessionario che all'Amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto.
Nel caso in esame, il credito non è stato compensato, ma l’errore non può essere corretto, in quanto la banca cessionaria si rifiuta di annullare l'accettazione.
L’Agenzia delle entrate precisa che resta garantita la possibilità di riversare l'importo dell'indebita detrazione ceduta al fine di ''precostituire'' il credito a disposizione dell'utilizzo del cessionario.
In tale caso non si dovranno applicare le sanzioni e gli interessi a patto che sia possibile provare che il credito ceduto non sia stato ancora compensato alla data del riversamento.
Diversamente, per rimuovere la violazione, occorrerà versare anche gli interessi e le sanzioni.
Di conseguenza, nella fattispecie in esame, sarà interesse del contribuente cedente, al fine di beneficiare dell'esimente sanzionatoria, recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del suddetto credito da parte del cessionario alla data del ''riversamento'', da effettuare mediante l'utilizzo del mod. F24, con l'indicazione del codice tributo 6921, esponendo le somme a debito nella sezione ''Erario'' colonna ''importi a debito versati'' (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 440 del 28 settembre 2023)
03/10/23