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Errori sul MOSS: è possibile la rettifica

Come noto, il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 26 febbraio 2021 lo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive 2017/2455/Ue e 2019/1995/Ue, il quale, una volta approvato in via definitiva, apporterà dal 1° luglio 2021 le seguenti novità:

  • l’estensione del regime speciale MOSS, ridenominato OSS o “One Stop Shop”, alla generalità delle prestazioni di servizi B2C, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • la previsione di un regime analogo, Import One Stop Shop, per le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi;
  • l’abolizione delle attuali soglie di riferimento per l’applicazione dell’IVA sulle vendite a distanza intracomunitarie e l’introduzione di un’unica soglia a livello Ue, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale l’imposta si applica nello Stato di destinazione (per un esame completo vedi ns. Fisco news n. 33/2021).

L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità attraverso le quali un soggetto passivo IVA che, erroneamente, ha dichiarato nell’ambito del MOSS operazioni non rientranti nel regime speciale, può regolarizzare la propria posizione e ottenere la restituzione dell’imposta versata in eccesso.

Nella fattispecie in esame, un soggetto passivo IVA stabilito in Italia effettua vendite a distanza di beni on line nei confronti di privati consumatori residenti in altri Stati Ue (e-commerce indiretto).

Tale soggetto, ritenendo erroneamente che il regime del Mini One Stop Shop fosse applicabile già dall’ anno 2020 alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, ha:

  • presentato la dichiarazione IVA trimestrale MOSS in relazione alle vendite a distanza effettuate nel secondo trimestre 2020;
  • versato la relativa imposta, calcolata secondo le aliquote fissate dagli Stati membri di consumo, mediante addebito sul conto corrente, come previsto dal DM 20 aprile 2015.

In applicazione del MOSS, infatti, il soggetto passivo può versare l’IVA dovuta negli Stati di consumo per il tramite dello Stato membro di identificazione, che ripartisce poi l’imposta tra gli altri Stati membri, così che il soggetto passivo può evitare di identificarsi ai fini IVA in ciascuno di questi ultimi per assolvere i relativi obblighi.

Tuttavia, il MOSS è attualmente applicabile ai soli servizi rientranti nel commercio elettronico diretto (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici) e sarà esteso alle vendite a distanza soltanto dal 1° luglio 2021.

Inoltre, per le vendite effettuate nel secondo trimestre 2020, i beni, al momento della cessione, si trovavano in Italia e il soggetto passivo non aveva superato le soglie di protezione degli Stati membri di consumo, né aveva optato per l’applicazione dell’IVA nello Stato di destinazione.

La relativa imposta, perciò, risultava dovuta in Italia secondo le regole ordinarie.

Per regolarizzare la posizione, il soggetto passivo deve:

  • rideterminare il debito IVA del II trimestre 2020, computando in liquidazione anche le operazioni indebitamente incluse nella dichiarazione MOSS;
  • versare l’IVA dovuta, al netto di quanto versato per il secondo trimestre con codice tributo 6032, ma senza scomputare l’IVA versata tramite MOSS, nonché gli interessi e la sanzione (art. 13, co. 1, D.Lgs. n.471/1997), è, comunque, possibile il ravvedimento operoso);
  • versare la sanzione (art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n.471/1997) per l’errata comunicazione delle liquidazioni periodiche relativa al secondo trimestre 2020 (anch’essa ravvedibile), correggendo la comunicazione medesima;
  • rettificare la dichiarazione IVA trimestrale presentata nell’ambito del MOSS apportando le modifiche necessarie tramite il portale.

A seguito del controllo della dichiarazione rettificativa, l’IVA che risulterà versata in eccesso nell’ambito del regime speciale verrà restituita:

 

  • direttamente dallo Stato membro di identificazione (Italia) se la rettifica avviene prima della ripartizione dell’imposta;
  • dai singoli Stati membri di consumo se la rettifica avviene dopo che la ripartizione è stata effettuata(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 246 del 14 aprile 2021).

15/04/21