• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

“Esterometro”: per il primo trimestre 2021 entro il 30 aprile 2021

Si ricorda che per le operazioni con controparti non stabilite in Italia è stabilito l’obbligo di procedere alla presentazione del cd. “esterometro” entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Per il primo trimestre 2021, i dati devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2021.

Al suddetto adempimento sono tenuti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, mentre sono esclusi i soggetti non stabiliti che si sono identificati direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale

In particolare, la comunicazione concerne i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti non stabiliti nel territorio dello Stato (ivi compresi i “privati”), nonché alle cessioni di beni o prestazioni di servizi eseguite da soggetti che non risiedono o sono privi di stabile organizzazione in Italia.

Le operazioni attive sono monitorate sulla base della data delle fatture emesse, mentre, per quelle passive, rileva la data di ricezione del documento comprovante l’operazione, da intendersi come la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

Per gli acquisti che richiedono l’applicazione del meccanismo del c.d. reverse charge “esterno” la presentazione dell’esterometro non è dovuta, se il contribuente si avvale del procedimento di integrazione elettronica dei documenti ricevuti.

Il soggetto passivo ha, infatti, la possibilità di generare un file XML contraddistinto da una delle nuove codifiche “Tipo Documento”, vale a dire: TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero; TD18, per l’acquisto di beni intracomunitari; TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

L’operatore nazionale può scegliere di “integrare manualmente” la fattura o di emettere “un’autofattura cartacea” per l’acquisto di beni o servizi dall’estero.

Tuttavia, adottando le procedure tradizionali, permarrebbe l’obbligatorietà della comunicazione transfrontaliera.

Sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per cui è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio.


23/04/21