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Estromissione di beni dell’impresa e successiva trasformazione in società semplice: niente rettifica della detrazione dell'IVA per i beni estromessi se sono decorsi 10 anni

Come noto, le società commerciali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili, diversi dai beni strumentali per destinazione o beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati come strumentali, possono trasformarsi in società semplici con agevolazioni fiscali per le imposte dirette e consentire l’assegnazione e la cessione agevolata dei suddetti beni ai soci; queste operazioni devono essere effettuate entro il 30 settembre 2023 (art. 1, co. 100 – 106, L. n. 197/2022, legge di bilancio 2023).

La normativa sopra citata non prevede una disciplina specifica per le imposta indirette.

Con la risoluzione in esame l’Agenzia delle entrate ha esaminato le condizioni per l’applicazione dell’IVA e per l’eventuale rettifica della detrazione nel caso dell’estromissione di beni dell’impresa e successiva trasformazione agevolata in società semplice.

Come illustrato dalla Corte Ue, nella sentenza 16 giugno 2016 (causa C-229/15), richiamata già nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 37/2016, nell’ipotesi di estromissione di un bene in seguito alla cessazione dell’attività economica per la quale il contribuente ha detratto l’IVA a monte, l’imposta sul bene estromesso si applica anche oltre il termine previsto per la rettifica della detrazione, perché l’estromissione è una nuova operazione imponibile alla data della cessazione dell’attività economica.

Di conseguenza, per i beni per i quali è stata operata in tutto o in parte la detrazione dell’imposta addebitata in via di rivalsa:

  • la rilevanza ai fini IVA della successiva estromissione dal regime d’impresa è regolata da presupposti autonomi e diversi rispetto a quelli riferiti alla rettifica della detrazione;
  • i principi che regolano la detrazione impongono di adempiere all’obbligo di rettifica se la cessione avviene nel periodo di tutela fiscale, mentre quelli che disciplinano l’estromissione ne determinano sempre la rilevanza ai fini IVA (fermo restando che, per le estromissioni di fabbricati, l’operazione può essere imponibile o esente dal tributo).

Nella fattispecie in esame, la società aveva detratto integralmente l’IVA “a monte” sui beni immobili oggetto di estromissione, evidenziando il credito nella dichiarazione annuale IVA 2008, anche se poi è stato perso per l’applicazione della disciplina sulle società di comodo.

Pertanto, se la trasformazione avviene entro il prossimo 30 settembre 2023, non sussiste alcun obbligo di rettifica in capo alla società, essendo ormai decorso il periodo di tutela fiscale dei beni oggetto di estromissione (per i fabbricati il periodo di rettifica è stabilito in 10 anni).

A prescindere dall’assenza di rettifica, però, rimane ferma la soggezione a IVA dell’estromissione in regime di esenzione, salvo specifica opzione per il regime di imponibilità.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 431/2023)


22/09/23