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FAQ Agenzia delle entrate: chiarimenti per Redditi 2023 su tax credit beni strumentali 4.0

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato in data 5 giugno 2023 le FAQ in materia di dichiarazione dei redditi:

  • il credito d’imposta maturato per l’acquisto di un bene strumentale nuovo 4.0, iniziato nel 2021 con la “prenotazione” e il versamento di un acconto del 20%, e terminato nel 2022, andava indicato in Redditi 2022 nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 dello stesso rigo; mentre l’ammontare dell’investimento nel rigo RU140 del medesimo modello. Alla domanda, se gli stessi dati devono essere riportati nel rigo RU130 del modello Redditi 2023, l’Agenzia risponde di no, in quanto nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 dello stesso rigo. Tale modalità di compilazione, infatti, consente di evitare che gli stessi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel modello Redditi 2022 e poi nel modello Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta;
  • il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali 4.0, a prescindere dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione, dovevano essere riportati, eventualmente anche tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021. Il comportamento, aggiunge l’Agenzia, è direttamente desumibile dalle istruzioni di tale modello.

08/06/23