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Tax free shopping: è obbligatoria la consegna della fattura all'acquirente

Come noto, a decorrere dal 1° settembre 2018, l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni nei confronti dei soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea (art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972) deve avvenire in modalità elettronica (art. 4-bis, D.L. n. 193/2016 convertito dalla L. n. 225/2016).

La successiva determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 54088/2018 ha stabilito, in particolare, che il cedente:

  • trasmette a OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell’emissione;
  • mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’acquisizione da parte del sistema.

La fattura può considerarsi esistente solo nel momento in cui entra nella disponibilità del cessionario, cioè, nella fattispecie in esame, quando è messa a disposizione in modalità digitale (es. con l’invio per email) oppure consegnata in modalità analogica.

Di conseguenza, non risulta conforme al citato art. 4-, D.L. n. 193/2016 la mera comunicazione al cessionario del codice generato dalla procedura OTELLO 2.0 al momento della ricezione dei dati della fattura (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 485 del 19 luglio 2021).

 

26/07/21