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Fattura elettronica e corrispettivi telematici - Trasmissione tardiva – Adempimento spontaneo

I soggetti passivi che hanno emesso fatture elettroniche o che hanno trasmesso i dati dei corrispettivi telematici giornalieri oltre il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione previsto rispettivamente dall’art. 21, co. 4, DPR n. 633/72 e dall’art. 2, co. 6-ter, D.lgs. n. 127/2015, riceveranno dall’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione nella quale sarà contenuto l’invito a verificare le possibili irregolarità, fornendo, nel caso, i chiarimenti necessari a motivare il ritardo.

Con il provvedimento in esame sono state definite le modalità con cui verranno messe a disposizione tali informazioni.

L’Agenzia delle entrate trasmetterà, al domicilio digitale dei singoli contribuenti interessati, una comunicazione che segnala l’anomalia, invitandoli ad accedere all’area riservata del portale dell’Agenzia per consultare i dettagli degli invii tardivi all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Tali dettagli sono disponibili anche in un elenco in formato Excel per consentire un riscontro più agevole delle informazioni.

In particolare, i soggetti passivi potranno trovare l’elenco delle fatture emesse tardivamente, contenente:

  • il tipo del documento;
  • il numero;
  • la data del documento;
  • la data di trasmissione;
  • l’identificativo SdI del file.

L’elenco dei corrispettivi giornalieri trasmessi oltre i termini conterrà, invece:

  • il numero degli invii tardivi;
  • l’ID Invio;
  • la matricola del dispositivo;
  • la data di rilevazione;
  • la data di trasmissione.

Il contribuente potrà chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate le eventuali circostanze atte a giustificare il ritardo nella trasmissione.

Se il contribuente ritiene che l’anomalia segnalata sia corretta può regolarizzare la propria posizione con le diverse forme di definizione previste dalla Legge n. 197/2022 (cd. “Tregua fiscale”), versando, entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo o versando, entro la stessa data, un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura  e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, se le violazioni hanno invece inciso sulla dichiarazione annuale.

In alternativa, lo stesso può regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs. n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

Tale comportamento potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (art. 36-bis, DPR n. 600/1973 e 54-bis, DPR n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter, DPR n. 600/1973).

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023)


07/03/23