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Fondo perduto perequativo - Determinazione del peggioramento del risultato economico d'esercizio: rileva solo il dato fiscale desumibile dai righi dei modelli dichiarativi

Come noto, il decreto “Sostegni-bis” (art. 1, co. 16 – 27, D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021,) ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

  • abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al 26 maggio 2021 (2019 per i soggetti “solari”);
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore al 30%, percentuale definita con decreto del MEF del 12 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2021.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021 ha definito, nell’allegato A, i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio.

Per la richiesta del contributo, i soggetti erano tenuti a presentare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021.

L’Agenzia delle entrate evidenzia che, in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l'obiettivo di velocizzare l'erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, lo stesso legislatore ha semplificato il calcolo dell'agevolazione in esame, definendo implicitamente le nozioni di «peggioramento del risultato economico d'esercizio» e di «risultato economico d'esercizio» con il rinvio ai valori fiscali che tali locuzioni possono assumere.

Secondo l’Agenzia delle entrate, ai fini del calcolo del “peggioramento del risultato d’esercizio” o del “risultato economico d’esercizio” assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi espressamente indicato nella Tabella A allegata al citato provvedimento del 4 settembre 2021 della medesima Agenzia, senza alcuna analisi in merito alla natura del peggioramento economico che consentiva l’accesso all’agevolazione (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 199/2022).


26/04/22