• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Forfetizzazione della resa al 95% per quotidiani e periodici: riguarda tutto il 2021

Come noto, le operazioni riguardanti il commercio di prodotti editoriali sono assoggettate a IVA con un particolare regime monofase (art. 74, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 e D.M. 9 aprile 1993).

L’imposta è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono nelle fasi di produzione e di distribuzione (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2014).

La determinazione dell’imposta può avvenire in base a due diverse modalità:

  • il criterio della forfetizzazione della resa, che riguarda le cessioni di libri, di giornali quotidiani e periodici (diversi da quelli pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi) nonché di libri per le scuole di ogni ordine e grado e di libri per le università ceduti unitamente a supporti integrativi;
  • il sistema delle copie vendute, che è applicabile su opzione dell’editore e obbligatoriamente in determinati casi (es. cessioni di cataloghi).

In particolare, il primo criterio sopra indicato comporta che l’imposta si determini, per ciascuna testata o titolo, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa:

  • del 70%, per i libri;
  • dell’80%, per i giornali quotidiani e periodici.

Per l’anno 2021, è stato stabilito che per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi l’IVA(art. 74, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972) poteva applicarsi, in deroga alla predetta disposizione, in base al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% (anziché l’80% previsto in via ordinaria) per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi (art. 67, co. 7, D.L. n. 73/2021, il cd. decreto “Sostegni bis”, convertito dalla L. n.106/2021).

L’Agenzia delle entrate ha precisato che la suddetta agevolazione deve intendersi applicabile per l’intero anno 2021 e non solo dal giorno di entrata in vigore di tale norma, cioè dal 26 maggio 2021.

A supporto di questa soluzione interpretativa, l’Agenzia delle Entrate ha adottato il continuo riferimento all’anno 2021 da parte dei documenti che hanno accompagnato l’iter di formazione della disposizione, alla luce della ratio della misura, cioè mitigare gli effetti della pandemia da COVID-19 nel settore della commercializzazione di giornali e periodici (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 207 del 22 aprile 2022).


27/04/22